REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/81 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1981 che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7, 51 e 235,
vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che, per instaurare la libera circolazione dei lavoratori salariati ed eliminare le restrizioni derivanti dall'esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, il Consiglio ha adottato, in base all'articolo 51 del trattato, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 196/815, che fissa le norme di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori salariati;
considerando che la libera circolazione delle persone, che è uno dei principi fondamentali della Comunità, non si limita soltanto ai lavoratori salariati, ma che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, essa concerne anche i lavoratori non salariati;
considerando che è necessario coordinare i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti;
considerando in merito che, conformemente al trattato, dalla fine del periodo di transizione è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi;
considerando che in materia di sicurezza sociale l'esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali non permette di garantire una adeguata protezione ai lavoratori non salariati che si spostano all'interno della Comunità; che, per ottenere una completa libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi, occorre procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71, benchù applicabile ai lavoratori salariati, già tutela talune categorie di lavoratori non salariati; che, per motivi di equità, converrebbe applicare, il più largamente possibile, ai lavoratori non salariati le stesse norme previste per i lavoratori salariati;
considerando che occorre apportare al regolamento (CEE) n. 1408/71 gli adattamenti necessari per permettere di applicare le disposizioni in esso contenute ai lavoratori non salariati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e ciò nella maggior misura possibile compatibile con la natura delle loro attività professionali e con le caratteristiche dei regimi speciali di sicurezza sociale che li concernono;
considerando che le modifiche da apportare al dispositivo del regolamento (CEE) n. 1408/71 richiedono la modifica di taluni allegati di tale regolamento;
considerando che, in particolare, è necessario precisare in un allegato che cosa si debba intendere con i termini «lavoratore salariato» e «lavoratore non salariato» ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, qualora l'interessato sia soggetto a un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti, a talune categorie di residenti o all'insieme della popolazione attiva di uno Stato membro; che è preferibile raggruppare tali precisazioni nonchù quella relative al termine «familiare» in un allegato specifico; che occorre prevedere anche due nuovi allegati per menzionare i regimi speciali di lavoratori non salariati esclusi dal campo di applicazione del regolamento e per menzionare i casi in cui una persona è soggetta al tempo stesso alla legislazione di due Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1.
il titolo è sostituito dal titolo seguente:
«REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonchù ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità»
2. nell'articolo 1
a) le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori salariati o non salariati;
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva
— quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore salariato o non salariato, oppure
— in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a fovore dei lavoratori salariati o non salariati o di un regime di cui al punto III), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;
iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I;
iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti,
— qualora eserciti un'attività salariata o non salariata, oppure
— qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati dello stesso Stato membro;
b) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore salariato o non salariato che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza;»
b) alla lettera c), prima e seconda riga, anzichù «qualsiasi lavoratore» leggi «qualsiasi lavoratore salariato»;
c) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
d) alla lettera g), sesta, ottava e nona riga, anzichù «lavoratore deceduto» leggi «deceduto»;
e) alla lettera j), dopo l'ultimo comma è inserito il comma seguente:
f) alla lettera r), seconda riga, i termini «periodi di contribuzione o di occupazione» sono sostituiti dai termini «periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa non salariata»;
g) la lettera s) è sostituita dal testo seguente:
h) alla lettera u), punto i), ultima riga, anzichù «allegato I» leggi «allegato II»;
«a) i termini «lavoratore salariato» e «lavoratore non salariato» designano rispettivamente: «f) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 31, della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazione considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore salariato o non salariato, ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. Qualora la legislazione di uno Stato membro concernente le prestazioni in natura di malattia o di maternità non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine "familiare" è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I»; «Il termine "legislazione" esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori non salariati la cui creazione è lasciata all'iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d'applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell'allegato II»; «s) i termini "periodi di occupazione" o "periodi di attività lavorativa non salariata" designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonchù tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa non salariata»;
3. all'articolo 2
a) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «ai lavoratori» leggi «ai lavoratori salariati o non salariati»;
b) nel paragrafo 2
— alla seconda riga, anzichù «dei lavoratori» leggi «dei lavoratori salariati o non salariati»;
— alla quarta riga, anzichù «dei detti lavoratori» leggi «dei detti lavoratori salariati o non salariati»;
4. all'articolo 3, paragrafo 3, ultima riga anzichù «allegato II» leggi «allegato III»;
5. all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), ultima riga anzichù «allegato II» leggi «allegato III»;
6.
l'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purchù siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori salariati o non salariati»;
7. all'articolo 10, paragrafo 2, sesta riga, dopo i termini «in qualità di lavoratore» sono aggiunti i termini «salariato o non salariato»;
8.
gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dal testo seguente:
«Articolo 13
Norme generali
1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17
a) la persona che esercita un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività non salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;
e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore salariato o non salariato chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile conserva la qualità di lavoratore salariato o non salariato.
Articolo 14
Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività salariata La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1.
a) La persona che esercita un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco.
b) Se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento di tale lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'interessato è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di docici mesi. Tuttavia, tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.
2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività salariata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:
a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:
i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente che l'impresa in questione possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;
ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha nù sede, nù succursale, nù rappresentanza permanente in tale territorio;
b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:
i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;
ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.
3.
La persona che esercita un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro in un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.
Articolo 14 bis
Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività non salariata La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1.
a) La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purchù la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;
b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibili, oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l'interessato per svolgere detto lavoro o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di docici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi.
2. La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 97.
3. La persona che esercita un'attività non salariata presso una impresa che ha sede nel territorio di uno Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.
4.
Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 e 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.
Articolo 14 ter
Norme particolari applicabili ai marittimi La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1. la persona che esercita un'attività salariata presso un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1;
2. la persona che esercita normalmente un'attività non salariata nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14 bis, paragrafo 1;
3. la persona che, non esercitando abitualmente la propria attività professionale in mare, svolge senza far parte dell'equipaggio un lavoro nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro che si trovi nelle suddette acque territoriali o nel suddetto porto, è soggetta alla legislazione del primo Stato membro;
4.
la persona che esercita un'attività salariata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, purchù vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.
Articolo 14 quater
Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro ed un'attività non salariata nel territorio di un altro Stato membro
1. La persona che esercita simultaneamente un'attività salariata nel territorio di uno Stato membro e un'attività non salariata nel territorio di un altro Stato membro è soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita un'attività salariata;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII, alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri per quanto concerne l'attività esercita nel loro territorio.
2.
Le modalità di applicazione del paragrafo 1, lettera b), saranno fissate in un regolamento che il Consiglio adotterà successivamente su proposta della Commissione.
Articolo 14 quinquies
Disposizioni varie
1. La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera a), è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.
2. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata nell'allegato 10 del regolamento di cui all'articolo 97»;
9.
l'articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli articoli 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria»;
10.
l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 17
Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16
Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcune categorie di persone che esercitano un'attività salariata o non salariata o nell'interesse di alcune di tali persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16»;
11. all'articolo 18, paragrafo 2, sesta riga, anzichù «il lavoratore interessato», leggi «l'interessato»;
12. nel titolo della sezione 2, anzichù «lavoratori», leggi «lavoratori salariati e non salariati»;
13. all'articolo 19, paragrafo 1, prima riga e paragrafo 2, secondo comma, sesta riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
14. all'articolo 20, quinta riga, anzichù «il lavoratore», leggi «l'interessato»;
15. all'articolo 21, paragrafo 1, prima riga, paragrafo 2, secondo comma, terza riga e paragrafo 4, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
16. all'articolo 22
a) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 3, primo comma, seconda riga, anzichù «di un lavoratore», leggi «di un lavoratore salariato o non salariato»;
c) nel paragrafo 3, secondo comma, quinta riga e secondo comma, lettera a), quinta riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
d) nel paragrafo 4, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
17.
all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione»;
18. all'articolo 24, paragrafo 1
— nella prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
— nell'ottava riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
19. all'articolo 25
a) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «un lavoratore», leggi «un lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 2, prima riga, anzichù «un lavoratore», leggi «un lavoratore salariato»;
20. all'articolo 26, paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
21.
l'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 34
Disposizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite erogate a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita erogata a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni.
2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita nù ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore salariato o non salariato o familiare di un lavoratore salariato o non salariato ai fini dell'applicazione del presente capitolo»;
22.
all'articolo 35
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 21, paragrafo 1, degli articoli 22, 25, 26, dell'articoli 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate a queste categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione del regime suddetto.
2. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza comporta uno o più regimi speciali, applicabili alla totalità o alla maggior parte delle categorie professionali di lavoratori non salariati, che prevedono prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori salariati, le disposizioni applicabili all'interessato ed ai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 1, punto i), e paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31, lettera a), sono quelle del regime o dei regimi stabiliti dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 97,
a) qualora, nello Stato competente, l'interessato sia iscritto ad un regime speciale applicabile a lavoratori non salariati che prevede anche prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori salariati, oppure
b) qualora il titolare di una pensione o di una rendita, o di pensioni o di rendite, abbia diritto, ai sensi della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri competenti in materia di pensione, soltanto alle prestazioni in natura previste da un regime speciale applicabile a lavoratori non salariati che prevede anch'esso prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori salariati»;
b) i paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente paragrafi 3 e 4;
c) al nuovo paragrafo 3, quarta riga, anzichù «ai lavoratori», leggi «ai lavoratori salariati o non salariati»;
23. al titolo III, capitolo 2, sezione 1, nel titolo anzichù «lavoratori», leggi «lavoratori salariati o non salariati»;
24. all'articolo 37
a) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 2, prima riga, anzichù «allegato III» leggi «allegato IV»;
25.
all'articolo 38
a) nel paragrafo 2
— alla quarta riga dopo il termine «compiuti» è inserito il termine «unicamente»;
— alla quarta e quinta riga dopo i termini «regime speciale» sono inseriti i termini «applicabile a lavoratori salariati»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori non salariati, i periodi computi sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione.
Se, tenuto conto dei periodi in tal modo maturati, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione questi periodi per prendono in considerazione questi periodi per concedere le prestazioni del regime generale, o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, semprechù siano stati compiuti in un regime diverso dal regime corrispondente succitato e a condizione che l'interessato sia stato anche iscritto a detto regime generale o, in mancanza, al citato regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso»;
26.
all'articolo 39, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 38»;
27. al titolo III, capitolo 2, sezione 2 nel titolo anzichù «lavoratori», leggi «lavoratori salariati o non salariati»;
28. all'articolo 40
a) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 2, anzichù «allegato III», leggi «allegato IV»:
— alla terza riga,
— all'ultima riga del primo trattino,
— all'ultima riga del secondo trattino;
c) al paragrafo 3, lettera a)
— alla terza riga, anzichù «allegato III», leggi «allegato IV»,
— alla settima e ottava riga, anzichù «se un lavoratore», leggi «se un lavoratore salariato o non salariato»;
d) al paragrafo 4, ultima riga, anzichù «allegato IV», leggi «allegato V»;
29. all'articolo 41
a) nel paragrafo 1, seconda riga, anzichù «un lavoratore», leggi «un lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 1, lettera d), iii), ultima riga, anzichù «allegato III», leggi «allegato IV»;
c) nel paragrafo 2, seconda riga, anzichù «un lavoratore», leggi «un lavoratore salariato o non salariato»;
30. all'articolo 44
a) nel titolo, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 1, prima riga, anzichù «di un lavoratore», leggi «di un lavoratore salariato o non salariato»;
c) nel paragrafo 2, terza riga, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
31.
all'articolo 45
a) nel titolo, anzichù «il lavoratore», leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 2
— alla quarta riga, dopo il termine «compiuti» è inserito il termine «unicamente»,
— alla quinta riga, dopo i termini «regime speciale» sono inseriti i termini «applicabile a lavoratori salariati»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
d) il paragrafo 3 di enta paragrafo 4, in cui alla terza e sesta riga, anzichù «lavoratore», leggi «lavoratore salariato»;
e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori non salariati, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni, se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. Se, tenuto conto dei periodi in tal modo maturati, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione questi periodi per concedere le prestazioni del regime generale, o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, semprechù siano stati compiuti in un regime diverso dal regime corrispondente succitato e a condizione che l'interessato sia stato anche iscritto a detto regime generale o, in mancanza, al citato regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso»;
«5. Il paragrafo 4 si applica ai lavoratori non salariati per determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione delle prestazioni ai superstiti.
6. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni d'invalidità dalla condizione che l'interessato sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non esige nessuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore non salariato che abbia cessato di essere sogetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro»;
32. all'articolo 46
a) nel paragrafo 1, primo comma, seconda riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
b) nel paragrafo 2, seconda riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
c) nel paragrafo 2, lettera a), quinta riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
33. all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), si applicano le seguenti regole:
a) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi;
b) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno forfettario o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale al guadagno forfettario o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno forfettario o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera b) o c) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno forfettario o su un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario»;
34. all'articolo 52, prima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
35. all'articolo 53, ultima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «l'interessato»;
36. all'articolo 54, paragrafo 1, prima riga, e paragrafo 2, prima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
37. all'articolo 55, paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
38.
all'articolo 58 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione»;
39. all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore salariato o non salariato ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:
a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività professionale che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;
b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro;
c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore salariato o non salariato colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle norme di cui all'articolo 57, paragrafo 4, non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione competente del secondo Stato membro sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento»;
40. all'articolo 61, paragrafo 1, terza riga, anzichù «il lavoratore» leggi «l'interessato»;
41. all'articolo 62, paragrafo 1, terza riga, anzichù «lavoratori» leggi «lavoratori salariati o non salariati»;
42. all'articolo 65, paragrafo 1, prima riga, anzichù «un lavoratore» leggi «un lavoratore salariato o non salariato»;
43. all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, anzichù «compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro» leggi «compiuti in qualità di lavoratore salariato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro»;
44. all'articolo 69, paragrafo 1, prima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
45. all'articolo 70, paragrafo 1, sesta riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato o non salariato»;
46. all'articolo 71, paragrafo 1
a) nella prima riga, anzichù «il disoccupato» leggi «il lavoratore salariato disoccupato»;
b) nella lettera b), punto i), prima riga e nella lettera b), punto ii), prima riga, anzichù «un lavoratore» leggi «un lavoratore salariato»;
c) nella lettera b), punto ii), decima riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato»;
47. al titolo III
a) il titolo del capitolo 7 è sostituito dal testo seguente:
b) il titolo della sezione 1 del capitolo 7 è sostituito dal testo seguente:
c) nel titolo della sezione 2 del capitolo 7 anzichù «lavoratori» leggi «lavoratori salariati»;
«PRESTAZIONI E ASSEGNI FAMILIARI». «Disposizioni comuni alle prestazioni per lavoratori salariati e disoccupati»;
48. all'articolo 72 anzichù «periodi di assicurazione o d'occupazione» leggi «periodi di assicurazione, d'occupazione o d'attività non salariata»;
49.
all'articolo 73
a) il titolo è sostituito dal testo seguente:
b) nel paragrafo 1, prima riga e nel paragrafo 2, prima riga, anzichù «lavoratore» leggi «lavoratore salariato»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Lavoratori salariati»;
«3. Tuttavia, il lavoratore salariato soggetto alla legislazione francese in applicazione di quanto disposto all'articolo 14, paragrafo 1, ha diritto, per i familiari che lo accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle prestazioni familiari definite all'allegato VI»;
50. all'articolo 74, paragrafo 1, prima riga e paragrafo 2, prima riga, anzichù «il disoccupato» leggi «il lavoratore salariato disoccupato»;
51. all'articolo 75
a) nel paragrafo 1, lettera a), quarta riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il lavoratore salariato»;
b) nel paragrafo 2, lettera b), seconda riga, anzichù «al lavoratore» leggi «al lavoratore salariato»;
52. all'articolo 78
a) nel paragrafo 2, lettera a), prima riga, e lettera b), prima riga, anzichù «di un lavoratore defunto» leggi «di un lavoratore salariato o non salariato defunto»;
b) nel paragrafo 2, lettera b), punto ii), seconda e terza riga, anzichù «il lavoratore defunto» leggi «il defunto»;
53. all'articolo 79
a) nel paragrafo 1
— al primo comma, quinta e sesta riga, anzichù «il lavoratore defunto» leggi «il defunto»;
— al secondo comma, lettera a), quarta riga, i termini «di attività non salariata» sono inseriti tra i termini «di occupazione» e «o di residenza»;
b) nel paragrafo 2, ottava riga, anzichù «il lavoratore» leggi «il titolare o il defunto»;
c) nel paragrafo 3, ultima riga, anzichù «di un lavoratore» leggi «di un lavoratore salariato o non salariato»;
54. all'articolo 89, anzichù «allegato V» leggi «allegato VI»;
55. all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, sesta riga, e al secondo comma, terza riga, anzichù «o dei lavoratori» leggi «o dei lavoratori salariati»;
56.
gli allegati da I a V diventano gli allegati da II a VI ed è inserito il seguente allegato:
«ALLEGATO I
CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE
I. Lavoratori salariati e/o lavoratori non salariati
(articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento)
A. BELGIO
Senza oggetto
B. DANIMARCA
1. Il termine «lavoratore salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che per il fatto di esercitare un'attività salariata, è soggetta alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
2.
Il termine «lavoratore non salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità, ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo salariato.
C. GERMANIA Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento si considera:
a) lavoratore salariato la persona assicurata a titolo obbligatorio contro la disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;
b) lavoratore non salariato la persona che esercita un'attività non salariata e che è tenuta:
— ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori non salariati, o
— ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.
D. FRANCIA
Senza oggetto
E. GRECIA
1. Sono considerati lavoratori salariati ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività salariata o sono oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore salariato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento.
2.
Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori salariati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento.
F. IRLANDA
1. Il termine «lavoratore salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario, in conformità di quanto disposto alle sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].
2.
Il termine «lavoratore non salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che esercita un'attività professionale senza che vi sia contratto di lavoro o che, dopo aver smesso tale attività, si è ritirata in pensione. Per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia, l'interessato deve inoltre avere diritto a queste prestazioni in base alla sezione 45 o alla sezione 46 della legge del 1970 sulla sanità [Health Act (1970)].
G. ITALIA
Senza oggetto
H. LUSSEMBURGO
Senza oggetto
I. PAESI BASSI
Il termine «lavoratore non salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.
J. REGNO UNITO
I termini «lavoratore salariato» o «lavoratore non salariato», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore salariato (employed earner) o di lavoratore non salariato (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonchù qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore salariato (employed person) o di lavoratore non salariato (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.
II. Familiari
(articolo 1, lettera f), seconda frase del regolamento)
A. BELGIO
Senza oggetto
B. DANIMARCA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona considerata componente il nucleo familiare ai sensi della legge sull'assistenza sanitaria pubblica.
C. GERMANIA
Senza oggetto
D. FRANCIA
Senza oggetto
E. GRECIA
Senza oggetto
F. IRLANDA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che sia considerata persona a carico del lavoratore salariato o non salariato per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-1970 (Health Acts 1947-1970).
G. ITALIA
Senza oggetto
H. LUSSEMBURGO
Senza oggetto
I. PAESI BASSI
Senza oggetto
J. REGNO UNITO Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa:
a) per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975) o, rispettivamente, della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Nothern Ireland) Act 1975] e
b) per quanto concerne la legislazione di Gibilterra, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi del regolamento relativo al regime medico di pratica di gruppo del 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973)»; 57. all'allegato II
a) il titolo è sostituito dal titolo seguente:
b) è aggiunto il testo seguente:
«ALLEGATO II
(Articolo 1, lettera u), del regolamento) I. Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)»;
«II. Regimi speciali di lavoratori non salariati esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma
A. BELGIO
Senza oggetto
B. DANIMARCA
Senza oggetto
C. GERMANIA
Le istituzioni d'assicurazione e di previdenza (Versicherungs-und Versorgungswerke) per medici, dentisti, veterinari, farmacisti, avvocati, agenti di brevetti (Patentanwaelte), notai, revisori dei conti (Wirtschaftspruefer), consulenti fiscali, mandatari fiscali (Steuerbevollmaechtigte), piloti di bordo (Seelotsen) e architetti, istituite in virtù della legislazione dei «Laender», e altri enti di assicurazione e di previdenza, segnatamente gli enti assistenziali (Fuersorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione delle competenze (erweiterte Honoraverteilung).
D. FRANCIA
1. Lavoratori non agricoli non salariati:
a) i regimi complementari di assicurazione vecchiaia e i regimi di assicurazione invalidità-decesso dei lavoratori non salariati di cui agli articoli L 658, L 659, L 663-11, 663-12, L 682 e L 683-1 del codice della sicurezza sociale (code de la sùcuritù sociale);
b) le prestazioni supplementari di cui all'articolo 9 della legge 12 luglio 1966, n. 66.509.
2.
Lavoratori agricoli non salariati:
Le assicurazioni contemplate agli articoli 1049 e 1234.19 del codice rurale (code rural) rispettivamente in materia di malattia, maternità e vecchiaia e in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dei lavoratori agricol non salariati.
E. GRECIA
Senza oggetto
F. IRLANDA
Senza oggetto
G. ITALIA
Senza oggetto
H. LUSSEMBURGO
Senza oggetto
I. PAESI BASSI
Senza oggetto
J. REGNO UNITO
Senza oggetto»;
58.
all'allegato III, parte A, punto 7, BELGIO-LUSSEMBURGO il testo attuale diventa lettera a) ed è inserita la seguente lettera:
«b) Scambio di lettera del 10 e 12 luglio 1968 concernente i lavoratori indipendenti»;
59.
all'allegato IV
a) il punto A è sostituito dal testo seguente:
b) il punto D è sostituito dal testo seguente:
«A. BELGIO Le legislazioni relative al regime generale d'invalidità al regime speciale d'invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile e la legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori indipendenti»;
«D. FRANCIA
1.
Lavoratori salariati
L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione delle legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.
2.
Lavoratori non salariati
La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli non salariati»;
60.
l'allegato VI è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VI
(Articolo 89 del regolamento)
Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri
A. BELGIO
1. Le persone il cui diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia risulta dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità applicabili ai lavorati indipendenti beneficiano delle disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento, compreso l'articolo 35, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
a) in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano:
i) per quanto riguarda le cure sanitarie dispensate in caso di ricovero in ospedale, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di soggiorno;
ii) per quanto concerne le altre prestazioni in natura previste dal regime belga, del rimborso di tali prestazioni da parte della competente istituzione belga al tasso previsto dalla legislazione dello Stato di soggiorno;
b) in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di residenza, purchù versino alla competente istituzione belga il contributo supplementare a tal fine previsto dalla regolamentazione belga.
2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede.
3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945.
4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore salariato o non salariato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga.
5. I periodi di assicurazione vecchiaia compiuti da lavoratori non salariati sotto la legislazione belga prima dell'entrata in vigore della legislazione sulla inabilità al lavoro dei lavoratori indipendenti, sono considerati periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento.
6.
Per determinare se le condizioni alle quali la legislazione belga subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione sono soddisfatte, le giornate considerate come giornate assimilate ai sensi di tale legislazione sono prese in considerazione soltanto se le giornate che le hanno precedute sono state giornate di lavoro salariato.
B. DANIMARCA
1. I periodi di assicurazione, di occupazione o di attività non salariata compiuti in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono riconosciuti per l'ammissione in qualità di membro aderente ad una cassa autorizzata di assicurazione disoccupazione come se si trattasse di periodi di occupazione o di attività non salariata compiuti in Danimarca;.
2. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori salariati o non salariati, i richiedenti e i titolari di pensioni o rendite, nonchù i loro familiari, di cui agli articoli 19, 22, paragrafi 1 e 3, 25, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone il cui reddito non supera il livello indicato nell'articolo 3 della legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblicato di sanità, allorchù l'onere di dette prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.
3. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2 della legge sulle pensioni di vecchiaia, dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2 della legge sulle pensioni d'invalidità e dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 2 della legge sulle pensioni e sugli assegni alla vedova non sono applicabili ai lavoratori salariati o non salariati o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.
4. Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni di vedova e di vecchiaia sono applicabili alla vedova di un lavoratore salariato o non salariato che è stato soggetto alla legislazione danese, anche se tale vedova non abbia avuto residenza in Danimarca.
5. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi daniesi del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alle condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda.
6.
a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca.
b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.
7. Per determinare se le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in caso di maternità di cui al capitolo 12 della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità sono soddisfatte, quando l'interessata non ù stata soggetta alla legislazione danese per tutto il periodo di riferimento stabilita all'articolo 34, paragrafo 1 o 2 della legge summenzionata:
a) si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti eventualmente sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso del suddetto periodo di riferimento durante il quale l'interessata non è stata soggetta alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e
b) si presume che l'interessa abbia ricevuto, durante i periodi presi in considerazione, un salario medio di importo pari a quello della media dei salari constatati nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante il suddetto periodo di riferimento.
8. Per l'applicazione alla legislazione danese dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura.
9.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67 del regolamento, le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori non salariati assicurati in Danimarca vengono calcolate secondo la legislazione danese.
C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
1.
a) Ove ci ò non sia già prescritto dalla legislazione tedesca in materia di assicurazione contro gli infortuni, le istituzioni tedesche indennizzano, conformemente a detta legislazione, anche gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti in Alsazia-Lorena anteriormente al 1° gennaio 1919, il cui onere non è stato assunto dalle istituzioni francesi ai sensi della decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, pag. 1289) finchù la vittima o i superstiti risiedono nel territorio di uno Stato membro.
b) L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni in virtù delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonchù i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.
2. a) Per determinare se i periodi considerati dalla legislazione tedesca come periodi di interruzione (Ausfallzeiten) o periodi complementari (Zurechnungszeiten) debbano essere presi in considerazione come tali, i contributi obbligatori versati a norma della legislazione di un altro Stato membro e l'iscrizione all'assicurazione di un altro Stato membro sono assimilati ai contributi obbligatori versati a norma della legislazione tedesca e all'iscrizione all'assicurazione pensione tedesca. Questa disposizione non si applica all'assicurazione vecchiaia degli agricoltori della Repubblica federale di Germania nù ai corrispondenti regimi speciali degli altri Stati membri. Nel calcolo del numero dei mesi civili trascorsi tra l'iscrizione all'assicurazione e il verificarsi del rischio, non vengono presi in considerazione i periodi assimilati a norma della legislazione di un altro Stato membro che sono compresi tra queste due date, come pure i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione o di una rendita.
b) Le disposizioni della lettera a) non si applicano alla durata forfettaria d'interruzione (pauschale Ausfallzeit). Quest'ultima è determinata esclusivamente i funzione dei periodi di assicurazione compiuti nella Repubblica federale di Germania.
c) La presa in considerazione di un periodo complementare (Zurechnungszeit) in virtù della legislazione tedesca sull'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere è subordinata inoltre alla condizione che l'ultimo contributo versato a norma della legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere.
d) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) è applicabile la sola legislazione nazionale tedesca.
e) In deroga a quanto disposto alla lettera d), la disposizione seguente è applicabile agli iscritti all'assicurazione pensione tedesca che, durante il periodo 1° gennaio 1948-31 luglio 1963, hanno risieduto nei territori tedeschi sotto amministrazione olandese: per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) ai sensi dell'articolo 1251, paragrafo 2, della legge tedesca in materia di assicurazione sociale (RVO) o di disposizioni corrispondenti, il versamento dei contributi all'assicurazione olandese nel corso di tale periodo è assimilato allo svolgimento di un lavoro o di un'attività che rientra nell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione tedesca.
3. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare alle casse di assicurazione malattia tedesche, l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento è sospeso fino a che non sia stata presa la decisione relatifa alla domanda di pensione.
4. Per stabilire se un figlio è beneficiario della pensione di orfano, il godimento di una delle prestazioni citate all'articolo 78 o di un'altra prestazione familiare concessa in virtù della legislazione francese per un figlio minore residente in Francia, è assimilato al godimento di una pensione di orfano in virtù della legislazione tedesca.
5. Qualora l'applicazione del regolamento o di regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compensati. L'associazione federale delle casse regionali di malattia, in quanto organismo di collegamento (assicurazione malattia), decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. I fondi necessari per effettuare la compensazione sono forniti da tasse imposte a tutte le istituzioni di assicurazione malattia, in proporzione al numero medio dei membri nell'anno precedente, compresi i pensionati.
6. Per l'applicazione del regolamento l'importo forfettario corrisposto affinchù ci si sottoponga alle cure mediche concesso in base alla legislazione tedesca in occasione di un parto alle assicurate e ai familiari degli assicurati è considerato una prestazione in natura.
7. L'articolo 1233 della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) e l'articolo 10 della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG) modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni, che disciplinano l'assicurazione volontari nel quadro dei regimi tedeschi di assicurazione per la pensione, sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri nonchù agli apolidi e profughi che risiedono sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità: Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione:
a) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania;
b) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi momento, ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione;
c) qualora l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma di disposizioni transitorie precedentemente in vigore e non sia stato assicurato obbligatoriamente o volontariamente a norma della legislazione di un altro Stato membro.
8. Il regolamento non pregiudica l'articolo 51, lettera a), paragrafo 2, della legge che modifica il regime di pensione degli operai (ArVNG) nù l'articolo 49, lettera a), paragrafo 2, della legge che modifica il regime di pensione degli impiegati (AnVNG), modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni. Le persone cui il paragrafo 8, lettere b) e c), permette di accedere all'assicurazione volontaria possono versare contributi soltanto per i periodi per i quali non hanno già versato contributi in applicazione della legislazione di un altro Stato membro.
9. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l'assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta.
10. Per quanto riguarda i lavoratori non salariati, il beneficio dell'assistenza ai disoccupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l'interessato abbia esercitato, a titolo principale, un'attività non salariata per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che non l'abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo.
11. I periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, a titolo di un regime speciale di assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti ovvero, in mancanza, in tale veste, a titolo del regime generale, vengono computati per soddisfare la condizione di durata di assicurazione prescritta per il versamento di contributi ai sensi dell'articolo 27 della legge sull'assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti (Gesetz ueber die Altershilfe der Landwirte - GAL) a condizione che:
a) la dichiarazione a sostegno del versamento di contributi sia presentata nei termini prescritti e che
b) prima della presentazione di tale dichiarazione, l'interessato sia stato sottoposto da ultimo nel territorio della Repubblica federale di Germania al versamento di contributi a titolo del regime di assicurazione per vecchiaia dei coltivatori diretti.
12.
I periodi di assicurazione obbligatoria compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro a titolo di un regime speciale per gli artigiani ovvero, in mancanza di esso, a titolo di un regime speciale di lavoratori non salariati o a titolo del regime generale, vengono computati per giustificare il compimento dei 216 mesi di assicurazione obbligatoria prescritti per far valere il diritto al pernsionamento volontario del regime di assicurazione per le pensioni agli artigianni.
D. FRANCIA
1.
a) L'assegno agli ex lavoratori salariati nonchù l'assegno agli ex lavoratori non salariati e l'assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori salariati o non salariati cittadini degli altri Stati membri che, all'atto dell'inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese.
b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.
c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno agli ex lavoratori salariati nonchù all'assegno agli ex lavoratori non salariati, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa salariata o equiparata, o, se del caso, i periodi di attività lavorativa non salariata compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.
2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.
3. Le legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:
— l'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, nù nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore salariato o non salariato è cittadino;
— il lavoratore, salariato o non salariato, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.
4. Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento i termini «prestazioni familiari» comprendono:
a) gli assegni prenatali previsti all'articolo L 516 del codice della sicurezza sociale;
b) gli assegni familiari previsti agli articoli L 524 e L 531 del codice della sicurezza sociale;
c) l'indennità di compensazione dell'imposta cedolare prevista dall'articolo L 532 del codice della sicurezza sociale.
d) l'assegno di salario unico previsto all'articolo L 533 del codice della sicurezza sociale.
Tuttavia tale prestazione può essere corrisposta soltanto s la retribuzione percepita in occasione del distacco è sottoposta in Francia all'imposta sul reddito;
5.
Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi in cui le pensioni di vecchiaia sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti.
E. GRECIA
1. Nonostante le disposizioni dell'allegato I, parte I, parte E, punto 1, l'articolo 22, punto 1, lettera a) del regolamento si applica ad un assicurato dell'OGA il cui stato di salute richieda cure immediate prima di aver iniziato ad esercitare l'attività da lui assunta in uno Stato membro diverso dalla Grecia.
2.
L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento non pregiudica la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 4, del decreto legge n. 4577/66 secondo qui il pagamento delle pensioni accordate dall'IKA alle persone di nazionalità o di origine greca provenienti dall'Egitto o dalla Turchia viene sospeso allorchù il titolare soggiorni all'estero, senza motivi validi, per più di sei mesi.
F. IRLANDA
1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori salariati o non salariati, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonchù i loro familiari, di cui all'articolo 19, paragrafo 1 all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1 ed agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorchù dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.
2.
I familiari di un lavoratore salariato o non salariato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto se del caso dell'articolo 18 del regolamento, beneficiano gratuitamente, allorchù risiedono in Irlanda, dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese.
Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore salariato o non salariato.
Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore salariato o non salariato o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, semprechù il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese.
3. Se un lavoratore salariato soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:
a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese;
b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione.
4. Per l'applicazione alla legislazione irlandese dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura.
5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione variabile in funzione della retribuzione, prevista dalla legislazione irlandese in caso di concessione di prestazioni di malattia, di maternità e di disoccupazione, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore salariato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore salariato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori salariati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio.
6. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore salariato o non salariato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese.
7. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore salariato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione.
8.
Fino al 31 dicembre 1983, ai fini dell'applicazione della legislazione irlandese alle prestazioni diverse dalle prestazioni familiari, dalle prestazioni di malattia e di maternità in natura, non sono presi in considerazione i periodi diversi da quelli compiuti come lavoratore salariato.
G. ITALIA
Nulla
H. LUSSEMBURGO
1. In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento, i periodi di assicurazione o assimilati compiuti anteriormente al 1° gennaio 1946 sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione pensione di invalidità, di vecchiaia o di morte, saranno presi in considerazione per l'applicazione di tale legislazione nella misura in cui i diritti in corso di acquisizione sarannno stati conservati al 1° gennaio 1959 o ricuperati successivamente in conformità di questa sola legislazione o delle convenzioni bilaterali in vigore o da concludere. In caso di più convenzioni bilaterali verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione o assimilati a partire dalla data più remota.
2.
Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori salariati o non salariati che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1° ottobre 1972.
I. PAESI BASSI
1. Assicurazione spese di malattia
a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura, il titolo III, capitolo 1, del regolamento è applicabile solo alle persone che hanno diritto a tali prestazioni in virtù dell'assicurazione obbligatoria, dell'assicurazione volontaria o dell'assicurazione delle persone anziane, assicurazioni contemplate dalla legge sulle casse malattia (Ziekenfondswet).
b) Il titolare di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione in un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa malattia (Ziekenfondswet).
c) Il titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese che risiede in un altro Stato membro è tenuto, ove sia soggetto all'assicurazione malattia delle persone anziane e all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa malattia, a versare per se stesso e, se del caso, per i suoi familiari un contributo calcolato sulla base della metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di un persona anziana e dei suoi familiari. Su tale contributo è praticata una riduzione - a carico dell'assicurazione obbligatoria sottomessa alla legge che disciplina l'assicurazione cassa malattia - corrispondente a quella accordata, a carico dell'assicurazione obbligatoria precitata, alle persone che risiedono nei Paesi Bassi e sono iscritte all'assicurazione malattia delle persone anziane, per le quali il contributo è fissato sulla stessa base.
d) La persona non titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese e, se coniugata, il cui coniuge non sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi di questa stessa legislazione è tenuta, ove risieda in un altro Stato membro e sia soggetta all'assicurazione volontaria contemplata dalla legge che disciplina l'assicurazione cassa malattia, a versare, per se stessa e, se del caso, per ciascuno dei familiari aventi compiuto sedici anni di età, un contributo equivalente alla media dei contributi fissati dalle casse di malattia olandesi per gli assicurati volontari che risiedono nei Paesi Bassi. Tale contributo è arrotondato all'unità superiore del fiorino.
Tale disposizioni è parimenti applicabile alle donne coniugate il cui marito sia titolare di una pensione di vecchiaia per personne coniugate ai sensi della legislazione olandese e soddisfi alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa malattia.
2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata
a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali periodi ai periodi di assicurazione ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinati nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.
b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia.
c) Per quanto riguarda la donna coniugata il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata, sono presi in considerazione come periodi di assicurazione anche i periodi del matrimonio precedenti la data alla quale l'interessata ha raggiunto l'età di 65 anni compiuti e durante i quali ha risieduto nel territorio di uno o più Stati membri, semprechù tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto detta legislazione e con quelli da prendere in considerazione ai sensi della lettera a).
d) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera c) quando questi coincidono con periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessata in virtù della legislazione di un altro Stato membro in materia di assicurazione vecchiaia o con i periodi durante i quali essa ha beneficiato di una pensione di vecchiaia in virtù di tale legislazione.
e) Per quanto riguarda la donna che era coniugata ed il cui marito era soggetto alla legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia o che è considerato aver compiuto periodi di assicurazione ai sensi della lettera a), sono applicabili «mutatis mutandis» le disposizioni delle due lettere che precedono.
f) Per il calcolo della pensione vecchiaia, i periodi previsti alle lettere a) e c) sono presi in considerazione solamente se l'interessato ha risieduto per sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo l'età di 59 anni compiuti e finchù risiede nel territorio di uno di tali Stati membri.
3. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani
a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani anche i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore salariato o non salariato ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.
b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) quando questi coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensione o rendita ai superstiti.
4. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, le istituzioni olandesi rispetteranno le seguenti disposizioni:
a) se l'interessato, al momento in cui si è verificata l'inabilità al lavoro, con l'invalidità che ne è risultata, era un lavoratore salariato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento, l'istituzione competente fissa l'importo delle prestazioni in denaro conformemente alle disposizioni della legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), tenendo conto:
— dei periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legge del 18 febbraio 1966 (WAO),
— dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni sotto la legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), nella misura in cui tali periodi non coincidono con quelli di assicurazione compiuti dall'interessato sotto la suddetta legge del 18 febbraio 1966 (WAO), e
— dei periodi di lavoro salariato e dei periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi prima del 1° luglio 1967;
b) se l'interessato al momento in cui si è verificata l'inabilità al lavoro, con l'invalidità che ne è risultata, non era un lavoratore salariato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento, l'istituzione competente fissa l'importo delle prestazioni in denaro conformemente alle disposizioni della legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), tenendo conto:
— dei periodi di assicurazione compiuti dall'interessato dopo l'età di 15 anni sotto la suddetta legge dell'11 dicembre 1975 (AAW),
— dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), nella misura in cui tali periodi non coincidono con quelli di assicurazione compiuti sotto la suddetta legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), e
— dei periodi di lavoro salariato e dei periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi prima del 1° luglio 1967.
5.
Applicazione di alcune disposizioni transitorie
Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.
J. REGNO UNITO
1. Se una persona risiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato, e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione delle legislazione di Gibilterra.
2.
Per l'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, allorchù in virtù della legislazione del Regno Unito, una donna richieda una pensione di vecchiaia
a) a titolo dell'assicurazione del marito,
b) a titolo della propria assicurazione personale ed ove, essendo esaurito il matrimonio per la morte del marito od altra causa, i contributi di quest'ultimo siano presi in conto per la determinazione dei suoi diritti alla pensione,
ovvero
ogni riferimento ad un periodo di assicurazione da essa compiuto è considerato, al fine di stabilire la media annua dei contributi versati dal marito od iscritti a suo conto, come riferibile ad un periodo di assicurazione compiuto dal marito.
3.
a) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione prevista dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), del regolamento, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività non salariata compiuti da tale persona sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati, ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, come periodi di presenza in Gran Bretagna, o, se del caso, nell'Irlanda del Nord;
b) se, in virtù del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore salariato o non salariato che non soddisfa la condizione imposta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) per quanto concerne:
i) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, egli sarà trattato, per soddisfare tali condizioni, come se vi fosse stato presente;
ii) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività non salariata compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro saranno considerati, per soddisfare tali condizioni, periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.
c) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari (family allowances) ai sensi della legislazione di Gibilterra, si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
4. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore salariato o non salariato ai fini del diritto al sussidio (attendance allowance), egli è trattato:
a) come se il suo luogo di nascita si trovasse nel territorio del Regno Unito, ove detto luogo di nascita si trovi nel territorio di un altro Stato membro,
b) come se avesse abitualmente risieduto nel Regno Unito e vi fosse stato presente per ogni periodo di assicurazione, di occupazione o di attività non salariata compiuto sul territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.
e
5. Se un lavoratore salariato, soggetto alla legislazione del Regno Unito è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:
a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito, e
b) per determinare se egli era un lavoratore salariato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord oppure un lavoratore salariato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti territori.
6. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo.
7. Ogni volta che la legislazione del Regno Unito lo richieda ai fini dell'ammissione al diritto alle prestazioni, il cittadino di uno Stato membro nato in uno Stato terzo è assimilato al cittadino del Regno Unito nato in uno Stato terzo.
8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento, non si tiene conto nù dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito, nù delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determinato conformemente a quanto predisposto al suddetto capitolo; la soma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato.
9. Per l'applicazione alla legislazione del Regno Unito dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura.
10. Per l'applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonchù all'assicurazione disoccupazione (Gibilterra), qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è considerata come domiciliata a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro.
11. Per l'applicazione degli articoli 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento il diritto al sussidio (attendance allowance) concesso a un lavoratore salariato o non salariato in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazioni d'invalidità.
12. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro. 13.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il paragrafo 15, ogni settimana durante cui il lavoratore salariato o non salariato è stato sottoposto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti:
a) i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazion o di residenza come lavoratore salariato, l'interessato è considerato aver pagato in quanto lavoratore salariato (employed earner) un contributo sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta;
ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività non salariata o di residenza come lavoratore non salariato, l'interessato è considerato aver versato un contributo della classe 2, in quanto lavoratore non salariato;
b) per ogni settimana completa nella quale egli ha effettuato un periodo assimilato ad un periodo di assicurazione, di attività non salariata o di residenza l'interessato è considerato aver beneficiato di un credito di contributi nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione (reckonable year) ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di un credito di contributi.
2. Per la convenzione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero così ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane d assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.
14. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore salariato o non salariato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. 15.1. Per il calcolo, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, dell'importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito:
a) le parole «guadani», «contributi» e «maggiorazioni», di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, dal regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];
b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo l'interpretazione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze, compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione.
2. Per il calcolo dell'importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole «periodi di assicurazione e di residenza» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978».
61.
è inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO VII
[Applicazione dell'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b]
Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri
1. Esercizio di un'attività non salariata in Belgio e di un'attività salariata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.
2. Esercizio di un'attività non salariata in Danimarca e di un'attività salariata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.
3. Esercizio di un'attività non salariata nel settore agricolo in Germania e di un'attività salariata in un altro Stato membro.
4. Esercizio di un'attività non salariata in Francia e di un'attività salariata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.
5. Esercizio di un'attività non salariata nel settore agricolo in Francia e di un'attività salariata nel Lussemburgo.
6. Esercizio di un'attività non salariata in Grecia e di un'attività salariata in un altro Stato membro.
7. Esercizio di un'attività non salariata in Italia e di un'attività salariata in un altro Stato membro».