REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la situazione socioeconomica generale del dipartimento della Lozère è particolarmente seria; che, per migliorarla, occorre concentrare tutti i mezzi e provvedimenti disponibili, applicandoli nell'ambito di un sistema integrato;
considerando che la Comunità dispone di mezzi d'azione che derivano dalle possibilità di finanziamento in particolare del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale e che pertanto è opportuno, tenuto conto della situazione in questa regione, completare tali mezzi con l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell'ambito di un'azione comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, reltivo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/803;
considerando che per realizzare questa azione comune conviene abbinare con procedure adeguate i vari mezzi disponibili nell'ambito di un programma di sviluppo integrato;
considerando che questo programma deve essere elaborato dalla Repubblica francese;
considerando che la preparazione e l'attuazione del programma a livello della regione in oggetto richiedono un intervento finanziario comunitario;
considerando che è d'uopo prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità ad alcune misure indispensabili per realizzare detto programma ed aventi per obiettivo il miglioramento delle strutture agricole, particolarmente deficienti nella regione in causa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel dipartimento della Lozère, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, al fine di contribuire all'attuazione di un programma di sviluppo integrato di tale regione.
2.
Detta azione comune implica, alle condizioni e secondo le modalità esposte al títolo III, la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», alle misure agricole di cui al titolo II, necessarie all'attuazione del programma di sviluppo integrato descritto al titolo I che abbia ottenuto un parere favorevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
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3.
Titolo I. Programma di sviluppo integrato
Art. 2
Il programma di sviluppo integrato, in appresso denominato «programma», comprende non soltanto le misure di miglioramento dell'agricoltura, le operazioni di miglioramento della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche le misure di miglioramento dell'infrastruttura, nonché le azioni di sviluppo del turismo, dell'artigianato, dell'industria e di altre attività complementari, che si rendono indispensabili per migliorare la situazione socioeconomica generale della regione.
Art. 3
1. Il programma comporta:
— la descrizione della situazione esistente;
— la descrizione degli obiettivi da raggiungere, con indicazione delle priorità;
— la descrizione delle azioni e misure già avviate nei singoli rami d'attività interessati, nonché dei mezzi finanziari disponibili per la loro esecuzione;
— la descrizione delle azioni complementari indispensabili per la realizzazione del programma;
— la stima di previsione dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili, con precisazioni del ritmo delle spese previste;
— l'indicazione delle misure prese per assicurare l'utilizzazione di altri strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale;
— l'indicazione del periodo previsto per l'attuazione del programma, periodo che, in linea di massima, dovrebbe essere limitato a cinque anni.
2. Il complesso delle misure previste dall'articolo 2 dovrà iscriversi nel quadro del programma di sviluppo regionale qualora la Repubblica francese sia tenuta a comunicarlo alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale4, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/795.
Art. 4
1. Il programma viene trasmesso dalla Repubblica francese alla Commissione.
2. Su domanda della Commissione, la Repubblica francese fornisce elementi di valutazione supplementari, relativi a quelli richiesti in conformità dell'articolo 3.
3. La Commissione emette un parere in merito al programma di sviluppo integrato ed ai suoi eventuali adattamenti.
Titolo II. Misure agricole
Art. 5
1. Il Fondo finanzia le misure agricole che rientrano nel programma e che hanno per obiettivo:
— il miglioramento fondiario e dei pascoli;
— la ricomposizione fondiaria e i lavori connessi;
— l'adeguamento e il miglioramento delle strutture per l'allevamento di bovini e di ovini, esclusi i premi concessi per unità di produzione;
— la ricostituzione dei castagneti destinati alla produzione di castagne;
— la lotta contro l'isolamento invernale delle aziende agricole;
— il diradamento dei boschi necessario per il miglioramento strutturale dell'agricoltura.
2. La Repubblica francese trasmette alla Commissione una descrizione dettagliata delle misure agricole prospettate contenente in particolare:
— le condizioni e i criteri delle misure d'aiuto previste; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle stabilite all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE, tenuto conto dell'articolo 9 della direttiva 75/268/CEE;
— le condizioni e i criteri delle misure d'aiuto previste; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie6. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione delle misure agricole ed alle loro eventuali modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, dopo che il comitato permanente delle strutture agricole ha preso conoscenza del programma.
Titolo III. Disposizioni finanziarie e generali
Art. 6
1. La durata dell'azione comune è limitata a sette anni a decorrere dalla data di notifica del prare di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sull'andamento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prolungare l'azione.
3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 8 milioni di ECU per il periodo previsto al paragrafo 1.
4. Al presente regolamento si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 7
1. Sono imputabili al Fondo le spese sostenute dalla Repubblica francese nel quadro delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, fino a concorrenza di un importo di 20 milioni di ECU per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di cui al massimo 604 500 ECU dei costi effettivi di elaborazione del programma, ad esclusione delle spese per il personale appartenente all'amministrazione pubblica.
2. Il Fondo rimborsa il 40 % delle spese imputabili di cui al paragrafo precedente.
3. Le spese di cui al paragrafo 1 che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario a titolo dei regolamenti (CEE) n. 1361/787, (CEE) n. 1760/788 e (CEE) n. 269/799, o che beneficiano di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Art. 8
In sede di valutazione del programma, la Commissione stabilisce, di concerto con la Repubblica francese, le modalità secondo le quali essa verrà periodicamente informata sullo svolgimento del programma stesso, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle azioni e misure non agricole previste dal programma. La Repubblica francese designa nel contempo gli organismi cui è affidata l'esecuzione tecnica.
Art. 9
1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo corredate dell'informazione periodica di cui all'articolo 8 comprovante la realizzazione parallela delle azioni non agricole previste nel programma.
2. Il contributo del Fondo viene deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica francese e in funzione dello stato d'avanzamento dei progetti.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura illustrata all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS