REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 relativo ad un programma di sviluppo integrato per le zone svantaggiate del Belgio
Testo vigente
Art. 13
Art. 4
1. Il programma viene trasmesso dal Regno del Belgio alla Commissione.
2. Su domanda della Commissione, il Regno del Belgio fornisce elementi di valutazione supplementari relativi a quelli richiesti in conformità dell'articolo 3.
3. La Commissione emette un parere in merito al programma ed ai suoi eventuali adattamenti.
4. In sede di valutazione del programma la Commissione fissa, di concerto con il Regno del Belgio, le modalità per l'informazione periodica sullo svolgimento del programma, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle azioni e delle misure non agricole contemplate dal programma.
Titolo II. Progetti
Art. 5
1. Il Fondo finanzia i progetti che s'inquadrano nel programma e che riguardano:
— l'identificazione, l'analisi dei problemi delle aziende in funzione del programma e l'applicazione delle soluzioni;
— lo sviluppo di centri sperimentali per lo studio di nuove produzioni agricole, di nuove tecniche e di nuovi metodi di gestione in agricoltura;
— il miglioramento dell'infrastruttura agricola.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo trattino, possono essere realizzate sia tramite gruppi di agricoltori a tempo pieno che si avvalgono a tal uopo dell'assistenza di istruttori tecnici sia tramite la creazione di aziende a scopo dimostrativo. Tali misure non possono estendersi ai settori che rientrano normalmente tra le attività di divulgazione né essere realizzate da servizi pubblici.
Art. 6
Ai sensi del presente regolamento, per progetto si intende qualsiasi investimento in beni materiali pubblico, semipubblico e privato e qualsiasi azione specifica relativa a misure del tipo descritto all'articolo 5.
Titolo III. Disposizioni finanziarie e generali
Art. 7
1. Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate per il tramite del Regno del Belgio.
2. Per poter fruire del contributo del Fondo, i progetti devono avere ottenuto parere favorevole dal Regno del Belgio.
3. Il Regno del Belgio partecipa al finanziamento del progetto.
4. Le domande di contributo devono essere corredate di elementi che consentano di accertare se il progetto è conforme al disposto del titolo I, nonché dell'informazione periodica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, comprovante la realizzazione parallela delle azioni non agricole previste nel programma.
5. I dati che devono essere precisati nelle domande e la forma in cui devono essere presentati vengono stabiliti secondo la procedura descritta all'articolo 13, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Art. 8
1. La Commissione decide sul contributo del Fondo secondo la procedura di cui all'articolo 13, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
2. La decisione della Commissione viene noificata al Regno del Belgio ed al beneficiario.
Art. 9
I progetti che possono beneficiare di aiuti comunitari nell'ambito di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 oppure che fruiscono di un aiuto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Art. 10
1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di notifica del parere di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sull'andamento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prolungare l'azione.
3. I costi di previsione dell'azione comune a carico del Fondo sono valutati a 5 milioni di ECU per il periodo previsto al pragrafo 1.
4. Al presente regolamento si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 11
1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale, versate in uno o più versamenti.
2. Per ogni progetto, il contributo del Fondo è uguale al massimo al 35 % dei costi reali; per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, il costo reale preso in considerazione è solo quello delle spese di funzionamento, escluse le spese amministrative e quelle relative alla creazione di nuove aziende.
Art. 12
1.
Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche, o le loro associazioni che sostengono in definitiva l'onere finanziario dell'esecuzione del progetto.
I versamenti del contributo del Fondo hanno luogo tramite gli organismi all'uopo designati dal Regno del Belgio.
2.
Per tutta la durata dell'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dal Regno del Belgio trasmette alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi documento giustificativo o documento che permetta di stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere imposte per ciascun progetto sono soddisfatte. All'occorrenza, la Commissione può effettuare un controllo in loco. Dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, la Commissione può decidere di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo, in base alla procedura illustrata all'articolo 13:
— se il progetto non viene eseguito come previsto,
— oppure
— se alcune delle condizioni imposte non sono soddisfatte,
— oppure
— se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riprese nella decisione di concessione del contributo, non inizia la realizzazione dei lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa e se, prima della scadenza di detto termine, egli non ha fornito garanzie sufficienti per l'esecuzione del progetto.
La decisione della Commissione viene notificata al Regno del Belgio ed al beneficiario.
La Commissione provvede a recuperare gli importi il cui versamento si sia rivelato o si riveli ingiustificato.
3. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7, i fondi resi disponibili in conseguenza di una decisione addottata a norma del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo o a causa della rinuncia del beneficiario all'esecuzione del progetto o della riduzione degli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo, possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti, di cui all'articolo 5.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 13
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agricole formula un parere in merito a tali misure nel termine stabilito dal presidente in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere formulato dal comitato permanente per le strutture agricole, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
Art. 14
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS