REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 relativo ad un programma di sviluppo integrato per le zone svantaggiate del Belgio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la situazione socioeconomica generale delle zone agricole svantaggiate del Belgio, ai sensi della direttiva 75/269/CEE2, è particolarmente seria; che, per migliorarla, occorre concentrare tutti i mezzi e provvedimenti disponibili, applicandoli nell'ambito di un sistema integrato;
considerando che la Comunità dispone di mezzi d'azione che derivano dalle possibilità di finanziamenti propri, in particolare del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale; che è opportuno, tenuto conto della situazione in questa regione, completare tali mezzi con l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell'ambito di un'azione comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/804;
considerando che per realizzare questa azione comune conviene abbinare con procedure adeguate i vari mezzi disponibili nell'ambito di un programma di sviluppo integrato;
considerando che questo programma deve essere elaborato dal Regno del Belgio;
considerando che è d'uopo prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità ad alcune misure indispensabili per realizzare detto programma ed aventi per obiettivo il miglioramento delle strutture agricole particolarmente deficienti nella regione in causa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per migliorare le condizioni di vita e di lavoro in tutte le zone agricole svantaggiate del Belgio ai sensi della direttiva 75/269/CEE, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, al fine di contribuire all'attuazione di un programma di sviluppo integrato di tale regione.
2. Detta azione comune implica, alle condizioni e secondo le modalità esposte al titolo III, la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», ai progetti di carattere agricolo di cui al titolo II necessari all'attuazione del programma di sviluppo integrato descritto al titolo I che abbia ottenuto parere favorevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
Titolo I. Programma di sviluppo integrato
Art. 2
Il programma di sviluppo integrato, in appresso denominato «programma», comprende non soltanto le misure di miglioramento dell'agricoltura, le operazioni di miglioramento della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche le misure di miglioramento dell'infrastruttura, nonché le azioni di sviluppo del turismo, dell'artigianato, dell'industria e di altre attività complementari, che si rendono indispensabili per migliorare la situazione socioeconomica generale della regione.
Art. 3
1. Il programma comporta:
— la descrizione della situazione esistente;
— la descrizione degli obiettivi da raggiungere, con indicazione delle priorità;
— la descrizione delle azioni e misure già avviate nei singoli rami di attività interessati, nonché dei mezzi finanziari disponibili per la loro esecuzione;
— la descrizione delle azioni complementari indispensabili per la realizzazione del programma;
— la stima di previsione dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili, con precisazione del ritmo di spesa prevista;
— l'indicazione delle misure prese per assicurare l'utilizzazione di altri strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale;
— l'indicazione del periodo previsto per l'attuazione del programma, periodo che, in linea di massima, dovrebbe essere limitato a cinque anni.
2. Il complesso delle misure di cui all'articolo 2 dovrà iscriversi nell'ambito del programma di sviluppo regionale qualora il Regno del Belgio sia tenuto a comunicarlo alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale5, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/796.
Art. 13
Art. 4
1. Il programma viene trasmesso dal Regno del Belgio alla Commissione.
2. Su domanda della Commissione, il Regno del Belgio fornisce elementi di valutazione supplementari relativi a quelli richiesti in conformità dell'articolo 3.
3. La Commissione emette un parere in merito al programma ed ai suoi eventuali adattamenti.
4. In sede di valutazione del programma la Commissione fissa, di concerto con il Regno del Belgio, le modalità per l'informazione periodica sullo svolgimento del programma, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle azioni e delle misure non agricole contemplate dal programma.
Titolo II. Progetti
Art. 5
1. Il Fondo finanzia i progetti che s'inquadrano nel programma e che riguardano:
— l'identificazione, l'analisi dei problemi delle aziende in funzione del programma e l'applicazione delle soluzioni;
— lo sviluppo di centri sperimentali per lo studio di nuove produzioni agricole, di nuove tecniche e di nuovi metodi di gestione in agricoltura;
— il miglioramento dell'infrastruttura agricola.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo trattino, possono essere realizzate sia tramite gruppi di agricoltori a tempo pieno che si avvalgono a tal uopo dell'assistenza di istruttori tecnici sia tramite la creazione di aziende a scopo dimostrativo. Tali misure non possono estendersi ai settori che rientrano normalmente tra le attività di divulgazione né essere realizzate da servizi pubblici.
Art. 6
Ai sensi del presente regolamento, per progetto si intende qualsiasi investimento in beni materiali pubblico, semipubblico e privato e qualsiasi azione specifica relativa a misure del tipo descritto all'articolo 5.
Titolo III. Disposizioni finanziarie e generali
Art. 7
1. Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate per il tramite del Regno del Belgio.
2. Per poter fruire del contributo del Fondo, i progetti devono avere ottenuto parere favorevole dal Regno del Belgio.
3. Il Regno del Belgio partecipa al finanziamento del progetto.
4. Le domande di contributo devono essere corredate di elementi che consentano di accertare se il progetto è conforme al disposto del titolo I, nonché dell'informazione periodica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, comprovante la realizzazione parallela delle azioni non agricole previste nel programma.
5. I dati che devono essere precisati nelle domande e la forma in cui devono essere presentati vengono stabiliti secondo la procedura descritta all'articolo 13, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Art. 8
1. La Commissione decide sul contributo del Fondo secondo la procedura di cui all'articolo 13, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
2. La decisione della Commissione viene noificata al Regno del Belgio ed al beneficiario.
Art. 9
I progetti che possono beneficiare di aiuti comunitari nell'ambito di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 oppure che fruiscono di un aiuto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Art. 10
1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di notifica del parere di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sull'andamento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prolungare l'azione.
3. I costi di previsione dell'azione comune a carico del Fondo sono valutati a 5 milioni di ECU per il periodo previsto al pragrafo 1.
4. Al presente regolamento si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.