REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/81 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1981 recante modalità di applicazione per le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina1, i particolare l'articolo 1,
considerando che l'applicazione della restrizioni, introdotte dal regolamento (CEE) n. 1945/81 agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina prescrive la determinazione del rapporto fra il numero di posti per suini da ingrasso e il numero di posti per scrofe riproduttrici;
considerando che è opportuno precisare la portata dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81 e fissare le condizioni minime delle richieste di autorizzazione presentate dagli Stati membri;
considerando che, per valutare gli effetti dell'autorizzazione in questione, è necessario che gli Stati membri, cui viene concessa l'autorizzazione, presentino una relazione annuale;
considerando che il comitato permanente delle strutture agrarie non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai 550 posti per suini di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1945/81 corrispondono 550 posti per suini da ingrasso.
Al posto per scrofa riproduttrice corrisponde il posto per 6,5 suini da ingrasso.
Art. 2
1. L'autorizzazione, concessa a una Stato membro, di adattare il numero di 550 posti per suini nel quadro di un piano di sviluppo aziendale, è limitata ai casi specifici in cui il reddito dal lavoro che l'azienda agricola può sperare dal piano di sviluppo non assicura il reddito comparabile per 1,5 ULU.
2. Il numero di posti per suini, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1945/81, può essere aumentato soltanto nella misura necessaria a raggiungere, in conformità del piano di sviluppo aziendale, il reddito dal lavoro comparabile per 1,5 ULU al massimo.
Art. 3
Lo Stato membro, che richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81, deve trasmettere alla Commissione, unitamente alla richiesta, una descrizione particolareggiata del metodo di calcolo. Nel metodo di calcolo devono figurare, in particolare, i seguenti dati relativi alla produzione suina:
— costi dei posti da ingrasso e dei posti per scrofe riproduttrici;
— prezzo dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe riproduttrici e dei foraggi;
— numero di suinetti prodotti annualmente da ogni scrofa riproduttrice;
— numero dei suini allevati annualmente per ogni posto da ingrasso.
Art. 4
Lo Stato membro che è autorizzato ad adattare il numero di posti per suini deve presentare ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo, una relazione sui casi specifici in cui il numero di posti per suini è stato adattato nel quadro di un piano di sviluppo aziendale. La relazione deve contenere, in particolare, dati sul numero dei casi specifici e sul numero di posti per suini.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1981. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN