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REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 9 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole4, modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (5), prevede una limitazione degli aiuti che possono esser concessi nel quadro dell'attuazione di un piano di sviluppo; che, per tener conto dell'obiettivo dell'equilibrio dei mercati nella Comunità, è necessario modificare le condizioni specifiche alla quali possono essere accordati gli aiuti agli investimenti nella produzione suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina sono vietati ad eccezione degli aiuti conces per un volume di investimenti necessario a raggiungere 550 posti per suini per azienda.

La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad adattare il numero di cui al comma precedente, nell'ambito di un piano di sviluppo dell'azienda, in casi specifici in cui 550 posti per suini non garantiscono un reddito da lavoro comparabile per 1,5 ULU. Tuttavia, anche in tali casi, non può essere concesso alcun aiuto alla parte dell'investimento che aumenti il numero di posti per suino a più di 1 000

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE.

Art. 2

Nell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE il primo comma è sostituita dal seguente testo:

«2. Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suino, la concessione delle misure d'incoraggiamento per tale investimento previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e c), è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (5) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.