REGOLAMENTO (CEE) N. 2352/81 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 1296/81 che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia della operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,
considerando che, allo scopo di ottenere un risanamento dei corsi sul mercato dei vini da tavola, una distillazione di tali vini ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/802, è stata prevista dal regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio, del 24 aprile 19813, modificato dal regolamento (CEE) n. 2328/814; che, in un primo tempo, il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato nel quadro di tale misura era stato fissato al 15 % del quantitativo di vino da tavola prodotto nel corso della campagna 1980/1981 per quanto riguarda tutti i produttori, eccettuati i produttori greci, per i quali il quantitativo che poteva formare oggetto di distillazione era stato fissato con regolamento (CEE) n. 1296/815 della Commissione al 20 % del quantitativo prodotto; che, poichù tali limitazioni quantitative non hanno consentito di realizzare appieno lo scopo voluto, la percentuale di produzione distillabile è stata portata al 20 % per tutti i produttori, in virtù del regolamento (CEE) n. 2328/81;
considerando che le situazione del mercato dei vini da tavola in Grecia continua ad essere caratterizzata dalle medesime condizioni particolari che hanno portato alla decisione di procedere, in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, in ciascuno Stato membro, ad una distillazione a condizioni più favorevoli di quelle previste per altre regioni della comunità; che, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 2328/81, occorre modificare in conseguenza la percentuale del vino da tavola prodotto in Grecia, agli effetti della distillazione eccezionale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1296/81 è sostituito dal seguente testo:
In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, la percentuale del 20 % prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1144/81 è portata al 25 % per la produzione di vino da tavola ottenuta in Grecia».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione