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REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/81 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, in particolare l'articolo 8 paragrafo 5,

considerando che il rifacimento delle disposizioni fondamentali relative al settore dello zucchero del regolamento (CEE) n. 1785/81 necessità alcuni adattamenti di carattere tecnico del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione2, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/783;

considerando che, viste le esigenze del controllo, occorre precisare le condizioni per la concessione del riconoscimento di un magazzino; che a tale fine occorre escludere tale riconoscimento per ogni mezzo di magazzinaggio anzitutto concepito quanto mezzo di trasporto come vagoni, autocarri, navi, contenitori ecc.;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/785, in circostanze particolari possono essere adottate speciali disposizioni per lo zucchero in corso di trasporto all'inizio di un mese; che occorre in merito riferirsi, in quanto circostanza particolare, alla eventuale necessità per un fabbricante di spostare il suo zucchero e di immagazzinarlo fuori della fabbrica prima del momento dello smercio del medesimo;

considerando che si rende necessario stabilire alcune misure per lo zucchero distrutto o avariato prima del momento dello smercio del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

1.

All'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente secondo comma:

«Il magazzino deve consistere in un edificio o parti di edificio».

2. All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «riconoscimento temporaneo».

3. All'articolo 3, paragrafo 2, è inserito il seguente secondo comma: «I criteri per il riconoscimento di un magazzino di cui al paragrafo 1 non si applicano al riconoscimento temporaneo di cui al primo comma».

4.

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Quando dello zucchero greggio o dello zucchero bianco proveniente da un magazzino riconosciuto si trova in corso di trasporto, diverso da quello indicato nell'articolo 10, alle ore 0,00 del primo giorno di un mese ed è immagazzinato al suo arrivo in un altro magazzino riconosciuto, è accordato il rimborso delle spese di magazzinaggio, purchù non sia già stato dovuto il contributo».

5.

All'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), viene aggiunto il seguente testo:

«Un impegno preso ai fini del finanziamento dello zucchero non è considerato come smercio, purchù l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo di zucchero in causa».

6.

Il testo dell'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all'esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato come zucchero A per l'applicazione del rimborso a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione».

7.

All'articolo 16 viene inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Fatto salvo il paragrafo 1 i quantitativi di zucchero distrutti o avariati che non hanno potuto essere ricuperati prima dello smercio o della raffinazione sono considerati smerciati o raffinati ai sensi dell'articolo 12».

8. L'articolo 18 è soppresso.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione