REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/81 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1981 relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/772, in particolare gli articoli 24 e 41,
visto il regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe)3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3065/754, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria5, ormai denominata ECU,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari6,
considerando che dall'adozione del regolamento (CEE) n. 2845/77 del Consiglio, l'evoluzione dei prezzi è stata tale che si rende necessario aumentare il limite statistico da 300 a 400 ECU al fine di consentire agli Stati membri di omettere la registrazione statistica degli invii di valore inferiore, qualora per motivi di economia desiderino far uso di tale facoltà;
considerando che è opportuno convertire nelle varie valute nazionali il limite statistico fissato in ECU; che il tasso di conversione delle singole valute nazionali rispetto all'unità di conto europea varia quotidianamente; che, per la determinazione del valore del limite statistico, è necessario applicare un tasso di conversione fisso; che quest'ultimo puo basarsi sui tassi di cambio medi registrati nel periodo luglio 1980 - giugno 1981;
considerando che a scopo di semplificazione, occorre arrotondare gli importi in tal modo calcolati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il limite statistico ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1736/75, espresso in valore, è fissato a 400 ECU.
Art. 2
Il limite statistico fissato dall'articolo 1, espresso nelle valute nazionali non puo superare:
— per la Danimarca: * 3 100 Dkr, *
— per la Francia: * 2 400 FF, *
— per la Germania: * 1 000 DM, *
— per la Grecia: * 24 500 Dr, *
— per l'Irlanda: * 275 £ Irl, *
— per l'Italia: * 500 000 Lit, *
— per i Paesi Bassi: * 1 100 Fl, *
— per il Regno Unito: * 225 £, *
— per l'Unione economica belgo-Lussemburghese: * 16 500 FB/Flux. *
Art. 3
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all'anno 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1981. Per la Commissione Michel O'KENNEDY Membro della Commissione