REGOLAMENTO (CEE) N. 620/82 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1982 che stabilisce, nell'ambito delle relazioni tra le istituzioni italiane e le istituzioni degli altri Stati membri, misure particolari di rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,
vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/812, stabilisce che le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro danno luogo a rimborso integrale previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria;
considerando che gli articoli 93, 94, 95 e 100 del regolamento (CEE) n. 574/723, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, precisano le modalità relative alla determinazione degli importi da rimborsare ed all'erogazione dei rimborsi;
considerando che l'istituzione di un servizio sanitario nazionale in Italia ha portato alla soppressione di tutti gli organismi di gestione dell'assicurazione malattia-maternità, in particolare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in seguito denominato INAM, che era l'organismo di collegamento e l'istituzione competente ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;
considerando che questa soppressione ha implicato grandi difficoltà nelle operazioni di verifica dei crediti inoltrati dalle istituzioni degli altri Stati membri, da un lato, e nelle operazioni per l'accertamento dei crediti dell'INAM nei confronti di dette istituzioni, dall'altro, ai fini dei rimborsi di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71;
considerando che appare indicato definire questa situazione particolare con un metodo comunitario unico applicabile contemporaneamente a tutti i crediti da e verso l'INAM, per accelerare la liquidazione globale e definitiva di detti crediti;
considerando che è opportuno determinare tale metodo distaccandosi il meno possibile dalle suddette disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 e ricorrere ad altri criteri di valutazione dei crediti e dei debiti o a norme particolari soltanto in caso di stretta necessità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I rimborsi di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte fino al 31 dicembre 1980 dalle istituzioni degli Stati membri per conto dell'INAM e reciprocamente, e non ancora effettuati in seguito alla soppressione dell'INAM, sono determinati ed effettuati secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del titolo V, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Nelle relazioni Germania-Italia, il presente regolamento non si applica ai crediti e debiti della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.
Art. 2
Gli importi da rimborsare in appplicazione dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono determinati come egue:
1. le somme che le istituzioni degli Stati membri hanno reclamato all'INAM, al 30 settembre 1981, per prestazioni in natura corrisposte fino al 31 dicembre 1980, sulla base di documenti giustificativi, sono totalizzate tal quali, tenuto conto delle contestazioni accettate;
2. le somme di cui queste istituzioni potrebbero domandare il rimborso in virtù dell'articolo 100 del regolamento (CEE) n. 574/72, ma per le quali non sono disponibili documenti giustificativi, in particolare per quanto riguarda le prestazioni corrisposte nel 1980, formano oggetto di una stima e sono aggiunte alle somme di cui al punto 1;
3. questa stima costituisce, per ciascuno Stato membro, un massimale; qualora i documenti giustificativi che saranno presentati al ministero italiano della sanità, per l'INAM, entro il 30 aprile 1982 - il timbro postale facendo fede della data di spedizione - indichino un importo non superiore al massimale, tale importo è rimborsato; qualora invece tale massimale sia superato, l'importo rimborsato è uguale al massimale suddetto;
4. le somme reclamate dall'INAM, relative ai crediti afferenti agli esercizi 1976 e anteriori, sono totalizzati tali e quali, tenuto conto delle contestazioni accettate;
5. gli importi dei crediti dell'INAM per gli esercizi dal 1977 al 1980 sono determinati per proiezione degli importi rimborsati all'INAM per gli esercizi dal 1973 al 1976; tuttavia, per quanto riguarda la Germania, l'importo preso in considerazione per l'esercizio 1977 corrisponde a quello dei documenti giustificativi trasmessi dal ministero italiano all'organismo di collegamento tedesco.
Art. 3
Gli importi da rimborsare a norma degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono determinati come segue:
1. gli importi forfettari stabiliti per le prestazioni corrisposte fino al 1979 sono totalizzati come tali, tenuto conto delle contestazioni accettate;
2. gli importi forfettari per le presentazioni corrisposte nel 1980 formano oggetto di una stima per quanto concerne il numero medio annuo di famiglie e il numero medio annuo di titolari di pensione o di rendita, di cui rispettivamente agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72; la stima di questi numeri è ottenuta per proiezione dei dati, relativi agli anni 1977, 1978 e 1979;
3. nei rapporti tra la Germania e l'Italia, i crediti e i debiti ed i termini della liquidazione sono determinati conformemente all'allegato II.
Art. 4
1. Gli importi dei crediti determinati come indicato agli articoli 1, 2 e 3 sono totalizzati per Stato membro nella moneta dello stesso al 31 dicembre 1981.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono successivamente, ai fini di compensazione, convertiti in lire italiane, per permettere all'autorità competente italiana di conoscere il saldo da essa dovuto.
3. La conversione è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale al 31 dicembre 1981 stabilito dalla Commissione nel quadro del sistema monetario europeo.
Art. 5
1. Tenuto conto dell'articolo 2, punto 3, l'importo relativo alla compensazione di cui all'articolo 4 è espresso nella moneta nazionale del creditore e gli è rimborsato in questa stessa moneta.
2. Per la conversione delle monete in vista dei rimborsi da effettuare conformemente al paragrafo 3, il tasso di cambio da applicare è quello del giorno del versamento.
3.
I rimborsi dovuti sono effettuati dagli organismi di collegamento nel modo seguente:
al 31 marzo 1982, dal 15 al 20 % dell'importo dovuto;
al 30 giugno 1982, 50 % del restante saldo dovuto;
al 31 dicembre 1982, il saldo.
Art. 6
1. L'applicazione degli articoli da 1 a 5 costituisce chiusura dei conti. La chiusura dei conti comprende anche gli importi di cui agli accordi di rinuncia o ad altri accordi conclusi o da concludere.
2. In deroga all'articolo 100 del regolamento (CEE) n. 574/72 non può essere presentata oltre il 30 aprile 1982 alcuna domanda di rimborso relativa alle prestazioni di cui al presente regolamento. 3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prendono i provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il passaggio dal saldo nazionale, stabilito sul piano comunitario, alla liquidazione dei conti delle istituzioni interessate.
Art. 7
1. Gli importi dei crediti per Stato membro stabiliti in applicazione degli articoli da 2 a 5 figurano nell'allegato I.
2. La procedura che le istituzioni tedesche devono seguire per la valutazione dell'importo dei rimborsi e la ripartizione degli importi da versare è definita nell'allegato II.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER