REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2151/82 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1982 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/681, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1544/732, per tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto un ottavo trattino, così redatto:
«- i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.