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REGOLAMENTO (CEE) N. 2469/82 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1982 che rettifica le versioni inglese e tedesca del regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/822, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 19773, ha stabilito le modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, in seguito ad errore materiale, le versioni inglese e tedesca dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77 non corrispondono completanente al testo sul quale il comitato di gestione ha emesso un parere; che è quindi necessario rettificare queste versioni del regolamento (CEE) n. 1822/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo della versione inglese dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77 è sostituito del testo seguente:

«1. The co-responsibility levy shall be due from all milk producers whose farms are not situated in one of the regions referred to in Article 12 of Regulation (EEC) No 1079/77 in respect of all cows'milk bought from them as such by an undertaking treating or processing milk and delivered on or after 16 September 1977».

Art. 2

Il testo della versione tedesca dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77 è sostituito dal testo seguente:

«1. Jeder Milcherzeuger, dessen Betrieb nicht in einem der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1079/77 genannten Gebiete liegt, hat die Mitverantwortungsabgabe fuer die gesamte Kuhmilch als solche zu lesiten, die ihm von einem milchbe- oder -verarbeitenden Betrieb abgekauft wird und deren Lieferung ab 16. September 1977 erfolgt».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione