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REGOLAMENTO (CEE) N. 406/83 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 179/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo svedese1,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca2, in particolare gli articoli 3 e 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 179/83 il Consiglio ha adottato talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia3;

considerando che, in conformità alla procedura prevista dal suddetto accordo sulla pesca, le parti si sono consultate sulle licenze di pesca e le misure tecniche per il 1983;

considerando che, in seguito a queste consultazioni, è necessario apportare talune modifiche in materia di licenze di pesca e di misure tecniche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 179/83 è sostituito dal testo seguente: «2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

— 39 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico;

— 2 per la pesca della molva nella divisione CIEM IV e nella sottodivisione VI a) (a nord dei 56° 30'N);

— 3 per la pesca del merluzzo norvegese e del cicerello nella divisione CIEM IV;

— 10 per la pesca nella divisione CIEM IV di tutte le specie di cui all'allegato I, tranne l'aringa, la molva, il merluzzo norvegese e il cicerello».

Art. 2

Il testo dell'allegato IV, punto 1.3, del regolamento (CEE) n. 179/83 è sostituito dal testo seguente: «1.3 Per la pesca di specie demersali, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca degli Stati membri e per la pesca dell'aringa nel Mar del Nord con un ritmo di tre giorni a partire dal terzo giorno dopo il primo ingresso della nave nella detta zona di pesca:

  1. a) le informazioni di cui al punto 1.4,

  2. b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

  3. c) le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1983. Per il Consiglio Il Presidente H. W. LAUTENSCHLAGER