REGOLAMENTO (CEE) N. 88/84 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1984 che abolisce il dazio antidumping nazionale sulle importazioni in Irlanda di porte a giorno originarie di Taiwan
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 14, previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,
A. Procedura1 Il 28 giugno 1977 l'Irlanda ha istituito un dazio antidumping del 38 % sulle importazioni di porte a giorno originarie di Taiwan, la cui applicazione è stata prorogata a norma dei provvedimenti di transizione dell'atto di adesione del 1972, SI n. 200 (Imposition of Duties (No 14) (Anti-dumping duty on wooden louvre doors) Order 1977.
Il 16 giugno 1981, nel regolamento (CEE) n. 1590/813, la Commissione ha pubblicato i risultati di una revisione da essa effettuata in merito al dazio nazionale antidumping istituito dal Regno Unito sulle importazioni di porte a giorno originarie di Taiwan ed ha abolito tale dazio nazionale.
Una società commerciale operante in Irlanda nel settore del legname, Timber Marketing Services Ltd, ha chiesto alla Commissione di rivedere il dazio nazionale antidumping istituito dall'Irlanda sulle importazioni di porte a giorno originarie di Taiwan.
Secondo la Timber Marketing Services Ltd, le forniture di porte a giorno originarie di Taiwan sui mercati dell'Irlanda e del Regno Unito provengono dalle stesse fonti e pertanto, in considerazione del fatto che il dazio nazionale istituito nel Regno Unito è stato abolito, essa chiede alla Commissione di abolire anche il dazio analogo vigente in Irlanda.
La Commissione ha concluso che esistevano prove sufficienti per giustificare la revisione del dazio antidumping istituito sulle importazioni in Irlanda di porte a giorno di legno di cui alla sottovoce ex 44.23 B II della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 44.23-51 originarie di Taiwan e pertanto ne ha annunciato la revisione con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4.
La Commissione ha quindi avvertito ufficialmente gli esportatori, gli importatori e i produttori presumibilmente interessati ed ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di esprimere il proprio parere per iscritto e di essere intese oralmente. Alcune delle parti interessate hanno reso noto il proprio parere per iscritto, ma non è stata presentata alcuna richiesta di audizione.
B. Dumping (7) Secondo quanto risulta dall'indagine, le esportazioni in Irlanda di porte a giorno originarie di Taiwan sono completamente cessate dopo l'istituzione del dazio antidumping e pertanto è impossibile effettuare un confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale in un periodo recente.
C. Pregiudizio (8) L'unico produttore di porte a giorno in Irlanda ha dichiarato che, in mancanza di una recente concorrenza da parte di Taiwan, non poteva dimostrare di aver subito un pregiudizio in seguito a tali esportazioni. Egli ha inoltre affermato che attualmente quasi tutta la produzione di porte a giorno ha luogo in altri paesi terzi, che hanno sostituito Taiwan per quanto riguarda le esportazioni in Irlanda.
D. Conclusione (9) La Commissione ritiene che il dazio nazionale antidumping relativo alle importazioni in Irlanda di porte a giorno di legno originarie di Taiwan non è più giustificata e pertanto deve essere abolito. Il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione nei confronti di questa decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Viene abolito il dazio antidumping del 38 % relativo alle importazioni in Irlanda di porte a giorno di legno di cui alla sottovoce ex 44.23 B II della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 44.23-51, originarie di Taiwan, istituito a norma delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione del 1972.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1984. Per il Consiglio Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente