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REGOLAMENTO (CEE) N. 225/85 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1985 che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, come pure l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia assoggetta la Groenlandia al regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare previsto nella parte quarta del trattato; che l'articolo 1 del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia stabilisce un nesso tra il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca groenlandesi e le possibilità di accesso alle zone di pesca groenlandesi aperte alla Comunità in virtù dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, approvato con il regolamento (CEE) n. 223/85 (2);

considerando che l'accordo suddetto nonché i protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo prevedono un adeguamento degli impegni delle parti e la sospensione dell'accordo di pesca;

considerando che è necessario prevedere le procedure necessarie all'attuazione di queste disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Secondo la procedura di cui all'articolo 2, sono decisi:

  1. a) l'adeguamento degli obblighi della Comunità in virtù dei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo in materia di pesca;

  2. b) la sospensione dell'accordo in materia di pesca prevista all'articolo 10;

  3. c) in caso di sospensione, opportune misure per il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca originari della Groenlandia.

Art. 2

1.

Nei casi contemplati all'articolo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio una misura presa dalla Commissione. A maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare detta misura.

2. Le misure sono abrogate secondo la procedura prevista al paragrafo 1 non appena le consultazioni previste dall'accordo in materia di pesca abbiano condotto al ripristino dell'equilibrio.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI Informazione in merito alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (3) Le procedure necessarie all'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia sono state adempiute, il trattato entra dunque in vigore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, il 1o febbraio 1985. Informazione in merito all'entrata in vigore - dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (4) - del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (5) Il governo della Danimarca, a nome del governo locale della Groenlandia, e la Comunità economica europea si sono notificati, rispettivamente il 15 giugno 1984 ed il 30 gennaio 1985, l'adempimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo e del protocollo. L'accordo ed il protocollo sono dunque entrati in vigore, conformemente all'articolo 13 dell'accordo ed all'articolo 5 del protocollo, il 1o febbraio 1985, data d'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (6).