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REGOLAMENTO (CEE) N. 3192/85 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/84 per quanto concerne il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in marchi tedeschi dei contributi alla produzione fissati nel settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/852, in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli3, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84, in particolare l'arti- colo 6,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/84, della Commissione, del 20 settembre 1984, relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1o gennaio 19855, modificato dal regolamento (CEE) n. 448/856, ha fissato un tasso misto per la conversione in marchi tedeschi dei prezzi minimi delle barbabietole A e B; che questi prezzi minimi tengono conto della parte dei contributi alla produzione a carico dei produttori di barbabietole; che tali contributi sono riscossi dalle autorità competenti degli stati membri presso i fabbricanti di zucchero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/838, prevede, nel punto XIV, lettera b) dell'allegato, per convertire in moneta nazionale i contributi alla produzione, un tasso rappresentativo medio calcolato in proporzione al periodo di tempo, quando parecchi tassi rappresentativi sono stati applicati per una stessa campagna di commercializzazione;

considerando che l'applicazione di tali disposizioni, tenuto conto del predetto tasso misto, per la conversione in marchi tedeschi dei contributi alla produzione fissati per la campagna di commercializzazione 1984/1985 dal regolamento (CEE) n. 2849/85 della Commissione9, determina, in moneta nazionale, un aumento non giustificato degli oneri per i fabbricanti di zucchero per la campagna in questione; che occorre pertanto prendere in considerazione, in deroga alle disposizioni in questione del regolamento (CEE) n. 3016/78 e con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2849/85, l'utilizzazione di un tasso di conversione medio per i contributi alla produzione, ottenuto mediante ponderazione dei due tassi summenzionati, rispettando la ripartizione prevista degli oneri che debbono gravare sui produttori di barbabietole e sui fabbricanti di zucchero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente