diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1837/80 e n. 1985/82 nel settore delle carni ovine e caprine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/852, ed il regolamento (CEE) n. 1985/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo a misure transitorie per l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di taluni paesi terzi che fruiscono di trattamento preferenziale3;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione possono essere adottate prima dell'adesione ed entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».

2. All'articolo 7, paragrafo 2, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN