REGOLAMENTO (CEE) N. 62/87 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2464/86 relativo al ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicabili a taluni mandarini satsuma in scatola provenienti dalla Spagna
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2464/86 della Commissione1 prevede un ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicabili ai mandarini satsuma a spicchi in scatola, provenienti dalla Spagna; che, di regola, i mandarini satsuma vengono commercializzati esclusivamente con la dicitura mandarini; che la materia prima utilizzata in Spagna per la fabbricazione di tali prodotti è sempre costituita dai satsuma;
considerando che alle sottovoci 20.06 B II a) 3 e b) 3 della tariffa doganale comune si parla di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma o sazuma); che a norma del regolamento (CEE) n. 2464/86 è fatto obbligo agli operatori commerciali e alle autorità di distinguere fra mandarini satsuma in scatola e altri mandarini in scatola; che questo crea complicazioni amministrative; che è opportuno allineare la formulazione del regolamento (CEE) n. 2464/86 con quella usata nella tariffa doganale comune; che questa modifica non cambia, nella prassi, l'attuale gamma di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2464/86;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2464/86 è sostituito dal seguente allegato:
«ALLEGATO
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Dazi di base (%) // // // // ex 20.06 V II a) 3 // Mandarini a spicchi, in scatola (compresi i tangerini e satsuma) // 16 // ex 20.06 B II b) 3 // Mandarini a spicchi, in scatola (compresi i tangerini e satsuma) // 15» // // //
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente