REGOLAMENTO (CEE) N. 392/87 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1987 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/862, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento3, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3772/855, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando che la procedura più indicata per il conseguimento dell'obiettivo previsto dal regolamento (CEE) n. 230/87 è l'apertura di una gara per la fornitura di farina di frumento tenero o di semole e semolini di frumento duro; che, onde semplificare la procedura, le offerte vanno espresse in quantitativi di cereali di base che l'organismo d'intervento deve cedere all'offerente; che ai fini di una buona gestione amministrativa può tuttavia rivelarsi più indicata la procedura senza intermediari; che è pertanto opportuno prevedere anche tale procedura;
considerando che nel caso in cui le scorte d'intervento disponibili in uno Stato membro non permettano di conseguire l'obiettivo previsto dal regolamento (CEE) n. 230/87, è opportuno prevedere la possibilità per questo Stato membro di approvvigionarsi ricorrendo alle scorte d'intervento di un altro Stato membro; che, in questo caso, occorre precisare che gli importi compensativi monetari non si applicano, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari6;
considerando che, in considerazione del carattere non commerciale delle disposizioni del presente regolamento non è opportuno applicare gli importi compensativi adesione né il meccanismo complementare applicabile agli scambi; considerando inoltre che, per evitare eventuali distorsioni di concorrenza, è opportuno prevedere che l'aggiudicatario sia tenuto a trasformare i cereali di base nello Stato membro destinatario del prodotto trasformato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I quantitativi di farina di frumento tenero della sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune e/o di semole e semolini di frumento duro della sottovoce 11.02 A I a) della tariffa doganale comune che gli organismi d'intervento cedono agli enti caritativi conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 230/87 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
Art. 2
1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che dispongono di scorte di cereali d'intervento sufficienti per realizzare l'operazione di cui all'articolo 1 designano i luoghi di magazzinaggio più idonei da prendere in considerazione.
2. Per gli Stati membri che non dispongono sul loro territorio di scorte di cereali d'intervento sufficienti, sul piano quantitativo e qualitativo, per la realizzazione dell'operazione di cui all'articolo 1, i luoghi di magazzinaggio da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'allegato II. In questo caso:
— il trasporto dei cereali di base non è assoggettato al regime degli importi compensativi monetari, né a quello degli importi compensativi adesione, né al meccanismo complementare applicabile agli scambi;
— l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio si trovano le scorte d'intervento fornisce all'organismo d'intervento interessato tutte le informazioni necessarie, in particolare relativamente alla qualità del frumento detenuto.
Art. 3
1. Gli organismi d'intervento indicono gare per la fornitura del prodotto trasformato in esame, reso al luogo di destinazione indicato dagli enti caritativi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.
2.
L'offerente s'impegna a prendere in consegna il cereale di base caricato sul mezzo di trasporto presso l'organismo d'intervento, a trasformare tale cereale in farina di frumento tenero di cui alla sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune o in semole e semolini di frumento duro di cui alla sottovoce 11.02 A I a) della tariffa doganale comune entro e non oltre il 30 aprile 1987 e a consegnare entro il termine previsto nel bando di gara presso il luogo di destinazione ivi designato il quantitativo di prodotto trasformato per il quale egli sia stato dichiarato aggiudicatario.
I cereali ceduti dall'organismo d'intervento devono essere trasformati nel paese destinatario del prodotto trasformato.
3.
Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro di consegna dei prodotti trasformati e devono essere espresse in quantitativo di cereale di base che l'organismo d'intervento cede all'offerente. Le offerte sono valide solo se corredate di un impegno scritto dell'offerente, vistato da un istituto di credito, di costituire entro e non oltre due giorni lavorativi dal giorno di ricezione della dichiarazione di aggiudicazione, una cauzione pari al prezzo d'intervento espresso in marchi tedeschi valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato del 10 %.
A tal fine, il prezzo d'intervento espresso in marchi tedeschi viene convertito nella moneta dello Stato membro destinatario applicando l'ultimo tasso di cambio utilizzato per la vendita registrato sul mercato dei cambi dello Stato membro di consegna il giorno dell'apertura dell'asta.
Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti che offrono la quantità meno elevata di cereali di base destinati alla cessione.
Art. 4
1. Gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, per l'aggiudicatario vanno considerati come esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione1. Tali obblighi saranno considerati come soddisfatti solo quando l'aggiudicatario fornisca la prova dell'avvenuta trasformazione dei cereali e i documenti giustificativi dell'avvenuta consegna dei prodotti ottenuti da tale trasformazione o di prodotti equivalenti. Le prove devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 1987.
2. La prova della trasformazione dei cereali prelevati dall'intervento viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 181/873. Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue: Nella parte II dell'allegato «Prodotti aventi un'utilizzazione e/o una destinazione diversa da quelle indicate nella parte I», è aggiunto il seguente punto 40 e la relativa nota in calce: «40. Regolamento (CEE) n. 392/87 della Commissione, del 9 febbraio 1987, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento40:
— Casella 104:
— Montantes Compensatorios Monetarios, Montantes Compensatorios «adhesión» y Mecanismo Complementario de los Intercambios no Aplicables - a la transformación - Reglamento (CEE) no 392/87
— monetaere udligningsbeloeb, tiltraedelsesudligningsbeloeb og den supplerende mekanisme for samhandelen finder ikke anvendelse - til forarbejdning - forordning (EOEF) nr. 392/87
— Waehrungsausgleichsbetraege, Beitrittsausgleichsbetraege und der ergaenzende Handelsmechanismus sind nicht anwendbar - zur Verarbeitung bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 392/87
— Den efarmózontai nomismatiká exisotiká posá, exisotiká posá proschoríseos kai sympliromatikós michanismós stis synallagés - gia metaroíisi - kanonismós (EOK) arith. 392/87
— monetary and accession compensatory amounts and supplementary trade mechanism not applicable - for processing - Regulation (EEC) No 392/87
— montants compensatoires monétaires, montants compensatoires «adhésion» et mécanisme complémentaire des échanges non applicables - pour transformation - règlement (CEE) no 392/87
— importi compensativi monetari, importi compensativi adesione e meccanismo complementare applicabile agli scambi non applicabili - per trasformazione - regolamento (CEE) n. 392/87
— Monetaire compenserende bedragen, compenserende bedragen toetreding en aanvullende regeling voor het handelsverkeer niet van toepassing - voor verwerking - Verordening (EEG) nr. 392/87
— os montantes compensatórios monetários, os montantes compensatórios de adesão e o mecanismo complementar às trocas comerciais não são aplicáveis - para transformação - Regulamento (CEE) nº 392/87
Art. 5
Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara in cui figurino almeno le indicazioni riportate nell'allegato III del presente regolamento.
Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire la realizzazione dell'operazione, ivi comprese le misure di controllo che essi ritengono più idonee.
Art. 6
Le operazioni previste dal presente regolamento possono essere realizzate anche in base alla procedura di trattativa privata. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5.
Art. 7
Gli Stati membri comunicano al termine di ogni settimana alla Commissione i quantitativi usciti dai magazzini ai sensi del presente regolamento e i quantitativi forniti agli enti caritativi nel corso della settimana precedente.
Art. 8
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'autorità portoghese competente è l'IROMA, Rua Padre Antonio Vieira, 1 - 1000 Lisboa.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente