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REGOLAMENTO (CEE) N. 713/87 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2448/77 per quanto riguarda le condizioni per la cessione delle arance ritirate dal mercato alle industrie di trasformazione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/862, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di cedere alle industrie di trasformazione talune categorie di arance pigmentate, ritirate dal mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione3 ha fissato le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance delle varietà del gruppo Sanguinello e del gruppo Sanguigno; che è opportuno estendere l'applicazione di detto regolamento alle varietà Moro e Tarocco utilizzate dall'industria; che, tuttavia, tenuto conto della situazione del mercato dei succhi d'arancia e per evitare rischi di perturbazione nel circuito di approvvigionamento dell'industria comunitaria, è opportuno applicare questa misura soltanto per quantitativi determinati di arance e per un periodo limitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2448/77 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 La cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato:

— delle varietà dei gruppi Sanguinello e Sanguigno,

— delle varietà Moro e Tarocco, per le campagne 1986/87 e 1987/88 e per un quantitativo massimo di 30 000 t per campagna

è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante una procedura di gara permanente oppure mediante una procedura di asta pubblica».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente