diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 979/87 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 392/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/862, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento3, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 944/87 del Consiglio4 ha modificato i termini per la realizzazione della misura prevista dal regolamento (CEE) n. 230/87; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 392/87 della Commissione5, modificato dal regolamento (CEE) n. 734/876;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 392/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2 la data del 30 aprile 1987 è sostituita dalla data del 31 maggio 1987.

2. All'allegato III, punto 9 la data del 31 marzo 1987 è sostituita dalla data del 30 aprile 1987.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente