REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/87 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1987 che abroga il regolamento (CEE) n. 2109/85 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di polistirolo originari della Spagna
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 380, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 812/86 del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping fra la Comunità dei Dieci e i nuovi Stati membri o fra i nuovi Stati membri durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, previa consultazione degli Stati membri interessati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 812/86,
A. Procedura di riesame1 Con il regolamento (CEE) n. 2109/852, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polistirolo antiurto bianchi, bicolori e translucidi in rotoli, aventi spessore compreso tra 0,7 e 1,3 mm, originari della Spagna della sottovoce ex 39.02 C VI b) della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 39.02-38.
L'importo di tale dazio è pari al 15,9 % del prezzo netto franco frontiera della Comunità non sdoganato, salvo per le esportazioni dei prodotti della società Envases del Vallés, per i quali è fissato al 12,4 %.
Nel 1986 due esportatori spagnoli hanno presentato alla Commissione domande di riesame del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 2109/85.
Le domande erano basate sull'articolo 380 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nonché sull'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 812/86.
Secondo le imprese richiedenti, tale riesame era giustificato dai cambiamenti verificatisi in seguito all'adesione della Spagna ed in particolare dalle modifiche subite dai costi di produzione e dai prezzi di esportazione per effetto delle misure fiscali e doganali adottate dalla Spagna in base all'atto di adesione.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri, la Commissione ha annunciato in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 la riapertura della procedura e ha avviato una nuova indagine.
La Commissione ne ha avvertito ufficialmente gli esportatori e importatori notoriamente interessati nonché i produttori comunitari ricorrenti nella procedura precedente che si è conclusa con l'istituzione del dazio antidumping in questione. Essa ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di sollecitare un'audizione.
Al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie, la Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate, cioè a tre esportatori spagnoli, a tre importatori francesi, ad un importatore irlandese, ad un importatore tedesco ed a cinque produttori francesi e belgi.
Al questionario hanno risposto i tre esportatori spagnoli, i tre importatori francesi e un solo produttore francese.
Nessuna osservazione è stata formulata da altre parti interessate.
Nessuna parte interessata ha formulato per iscritto e nel termine fissato una domanda di audizione.
Nonostante una proroga del termine, che la Commissione aveva accordato a loro richiesta, ai cinque produttori, al fine di permettere a ciascuno di essi di fornire le informazioni necessarie concernenti il pregiudizio, nessuna risposta al questionario è stata ricevuta da parte di quattro di essi.
B. Pregiudizio (6) Questi quattro produttori, che insieme rappresentano la maggior parte della produzione del prodotto considerato nella Comunità a Dieci, non hanno cooperato fornendo le informazioni necessarie concernenti il pregiudizio e hanno così ostacolato l'inchiesta in maniera non trascurabile. In effetti, la Commissione non dispone di alcun elemento che permetta di stabilire che misure di protezione siano ancora giustificate. Perciò, la Commissione ha concluso che l'abrogazione del dazio antidumping definitivo non provocherebbe un nuovo pregiudizio all'industria della Comunità a Dieci o che, quantomeno, un eventuale pregiudizio non potrebbe essere ritenuto importante ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 812/86.
La Commissione ha informato i produttori delle sue conclusioni e della sua intenzione di abrogare il dazio antidumping definitivo.
I produttori hanno contestato tali conclusioni e hanno negato di aver rifiutato di cooperare all'indagine. Essi hanno dichiarato di aver incontrato difficoltà nel raccogliere nei termini fissati le informazioni richieste dalla Commissione.
La Commissione rileva che i produttori non avevano formulati inizialmente alcuna obiezione in merito ai termini che erano stati prorogati; in effetti, è soltanto dopo la loro scadenza, e dopo che la Commissione li aveva informati della sua intenzione di abrogare il dazio antidumping definitivo, che i produttori in questione si sono manifestati, senza peraltro fornire le informazioni necessarie. Inoltre, i termini fissati erano quelli che vengono abitualmente accordati dalla Commissione in questo tipo di procedure. Infine, le informazioni che erano state richieste dalla Commissione erano della stessa natura di quelle che i produttori avevano già fornito nel quadro dell'indagine precedente e la loro complessità non era tale da giustificare una deroga ai termini abitualmente accordati.
La Commissione ha peraltro considerato che il fatto di accordare termini particolari ai produttori in questione sarebbe stato discriminatorio nei riguardi delle altre parti che hanno cooperato all'indagine entro i termini fissati.
C. Dumping (8) Tenuto conto delle conclusioni che precedono relative al pregiudizio, la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario procedere ad un'indagine più approfondita concernente il dumping.
D. Abrogazione del dazio antidumping definitivo (9) Pertanto la Commissione ritiene che il regolamento (CEE) n. 2109/85 debba essere abrgrogato.
A norma dell'articolo 380, paragrafo 3 dell'atto di adesione, gli atti inerenti a tale abrogazione incombono alla Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2109/85 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1987. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione