REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 326/71 che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione3,
considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70 è stato modificato per consentire la possibilità di fissare le restituzioni all'esportazione mediante gara; che le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 326/714; che è pertanto necessario modificare tale regolamento per instaurare in particolare titoli di fissazione anticipata corredati dalla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'escuzione dell'impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo,
Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 326/71 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1.
Qualsiasi esportazione dalla Comunità di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata della restituzione mediante gara, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciata dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Il titolo à valido in tutta la Comunità.
2. Il rilascio del titolo di fisssazione anticipata è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
3. Qualora le restituzioni siano fissate mediante gara, si tiene conto delle offerte pervenute e dei criteri indicati agli articoli 2 e 3».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN AE EWG:L184UMBI28.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 316 mm; 79 Zeilen; 2800 Zeichen; Bediener: FJJ0 Pr.: C; Kunde:................................ (2) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.