REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/87 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1940/81 relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1940/813, modificato dal regolamento (CEE) n. 797/854, prevede per l'azione comune una durata di cinque anni a decorrere dalla data della notifica del parere della Commissione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del suddetto regolamento; che tale periodo è scaduto il 5 aprile 1987;
considerando che i lavori previsti dal programma in questione non hanno potuto essere ultimati nei termini inizialmente previsti; che occorre pertanto prorogare di due anni la durata dell'azione comune;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, il costo totale previsto che figura nell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1940/81 è superiore all'ammontare prevedibile dei rimborsi da effettuare; che è pertanto opportuno ridurlo a 8 milioni di ECU,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1940/81 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 è costituito dal testo seguente:
«1. La durata dell'azione comune è limitata a sette anni a decorrere dalla data di notifica del prare di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 8 milioni di ECU per il periodo previsto al paragrafo 1.»
2.
Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Sono imputabili al Fondo le spese sostenute dalla Repubblica francese nel quadro delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, fino a concorrenza di un importo di 20 milioni di ECU per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di cui al massimo 604 500 ECU dei costi effettivi di elaborazione del programma, ad esclusione delle spese per il personale appartenente all'amministrazione pubblica.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES (2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).