REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/87 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1987 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2457/781, il Consiglio ha approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione di taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine; che detto accordo ha stabilito l'elenco dei vini ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dei dazi doganali, entro il limite di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl;
considerando che ai vini recanti la denominazione «Coteaux d'Utique» è stato riconosciuto il diritto alla denominazione d'origine controllata, in conformità del regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione2, modificato dal regolamento (CEE) n. 1224/833,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica l'accordo concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM