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REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/88 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2501/87 che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/882, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 definisce il concetto di varietà in funzione delle caratteristiche botaniche, delle tecniche di cultura e delle zone di produzione; che sulla base di questi elementi è possibile un'identificazione precisa di ogni varietà;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2501/87 della Commissione3 ha fissato le caratteristiche delle varietà di tabacco della produzione comunitaria; che, fra esse, il metodo di cura è compreso nelle condizioni di produzione;

considerando che il metodo di cura previsto per la varietà Burley PORT risulta non tener adeguatamente conto delle condizioni meteorologiche peculiari ai tabacchi raccolti nelle Azzorre; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 per quanto riguarda il metodo di cura previsto per questi tabacchi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87, alla varietà n. 34 (Burley PORT) il testo del punto 2.5 è sostituito dal seguente testo:

«2.5 cura: 1. ad aria ("air cured") in ripari rustici o in essiccatoi in plastica con aperture regolabili;

2. per tabacchi raccolti nelle isole Azzorre è possibile una procedura di cura mista: ad aria ("air cured") in ripari rustici o in essiccatoi di plastica con aperture regolabili, seguita da una cura ad aria calda ("bulk curing")».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente