diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 recante modifica, per quanto concerne le uve secche Moscatel, del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto l'erogazione di un aiuto alla produzione per le uve secche delle varietà "Moscatel";

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/844, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1354/865, ha stabilito per le uve sultanine e le uve secche di Corinto dei limiti di garanzia il cui superamento implica una riduzione del prezzo minimo da versare al produttore; che per mantenere un equo livello di concorrenza all'interno del settore occorre stabilire un limite di garanzia per le varietà "Moscatel", in funzione delle produzioni registrate nelle ultime campagne e delle possibilità di smercio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 989/84 è modificato come segue:

1.

il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di uve secche trasformate corrispondente, rispettivamente, a un volume di uve secche non trasformate di:

a)70 000 tonnellate di uve di Corinto,

b)93 000 tonnellate di Sultanine e c)4 000 tonnellate di uve delle varietà Moscatel. ";

2.

il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. In caso di superamento del limite di garanzia relativo alle uve sultanine, alle uve secche di Corinto o alle uve secche delle varietà Moscatel, il prezzo minimo da versare al produttore viene ridotto, per la campagna successiva, in funzione del superamento di ciascuno dei suddetti limiti.".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.