REGOLAMENTO (CEE) N. 3240/88 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2915/86 che stabilisce le disposizioni di carattere sociostrutturale nel settore dell'agricoltura applicabili alle Isole Canarie
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/861, ha esteso alle Isole Canarie, per contribuire allo sviluppo strutturale della loro agricoltura, un insieme di misure sociostrutturali applicabili in tutte le regioni della Comunità;
considerando che, data l'esistenza di una struttura agricola particolarmente deficiente, occorre anche estendere alle Isole Canarie l'applicazione del regime d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, adottato con il regolamento (CEE) n. 1096/882 nonché l'applicazione del regime di aiuti destinato a incoraggiare la costituzione ed a facilitare il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, previsto nel regolamento (CEE) n. 1035/723, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/884;
considerando che l'applicazione delle suddette misure sociostrutturali alle Isole Canarie è compatibile con gli obiettivi generali della politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2915/86 è sostituito dal testo seguente: «1. Le azioni comuni instaurate da:
— il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/884,
— il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/876,
— il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87,
— il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola8, e
— gli articoli 13, 14 e 36 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/8810,
sono applicabili alle Isole Canarie.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS