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reg. (CEE) n. 4179/88

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 361,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4123/87 della Commissione1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3408/882, ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1988; che questo livello previsionale comprende, per ciascun prodotto interessato, un contingente annuo di importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, il contingente di naselli del genere Merluccius spp., congelati, inizialmente fissati, per la campagna 1988, dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione3, è stato aumentato di 6 100 t con il regolamento (CEE) n. 4178/88 (4); che è quindi opportuno adattare in conseguenza per questo Stato membro, il livello previsionale globale delle importazioni del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 4123/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 4123/87 è modificato come segue:

Nella tabella che figura nella parte B 1 la cifra «13 783», relativa al livello globale delle importazioni di naselli del genere Merluccius spp. congelati, dei codici NC ex 0303 78 10 e ex 0304 90 47, è sostituita dalla cifra «19 883».

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (4) Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.