REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/89 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/892, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1113/89 del Consiglio ha introdotto nuovi tassi di prelievo a decorrere dal 1o aprile 1989; che occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1927/884;
considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede un tasso ridotto per i piccoli produttori di latte; che, per consentirne l'applicazione immediata, occorre precisare che il quantitativo di riferimento individuale dei produttori interessati è quello di cui essi dispongono il primo giorno del sesto periodo di applicazione del prelievo supplementare oppure alla data in cui è assegnato un quantitativo di riferimento specifico, in base all'articolo 3, punto 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/896;
considerando che, ai fini della corretta applicazione della decisione del Consiglio di fissare, a decorrere dal 1o aprile 1989, il tasso del prelievo all'1,5 % del prezzo indicativo, è opportuno derogare al meccanismo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1822/77 se gli Stati membri hanno optato per il sistema del periodo di quattro settimane in materia di contabilità delle consegne;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:
1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «articolo 1, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3».
2. All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo: «1. A decorrere dal 1o aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte di vacca è:
a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4176 ECU;
b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,2784 ECU.
2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1079/77, il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b) è riscosso sui quantitativi di latte consegnati dai produttori che, il primo giorno del sesto periodo di applicazione del prelievo supplementare o in caso di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico durante il periodo, in virtù dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, alla data di tale assegnazione dispongono di un quantitativo di riferimento individuale, inferiore o uguale a 60 000 chilogrammi.»
3. All'articolo 3:
a) al paragrafo 1, fase preliminare, i termini «articolo 1, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3»;
b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
c) il paragrafo 4 è soppresso.
4. All'articolo 5:
a) al paragrafo 1, i termini «articolo 1, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 1, paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3»;
b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
«2. A decorrere dal 1o aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 è:
a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4594 ECU;
b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,3062 ECU.»
5.
All'articolo 7 è aggiunto il testo del comma seguente:
«Tuttavia, in deroga alle disposizioni del primo comma, a partire dal 1o aprile 1989, gli importi da riscuotere sono quelli che figurano all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 5, paragrafo 2.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione