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REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT, avviati a seguito della dichiarazione ministeriale adottata il 20 settembre 1986 a Punta del Este, hanno portato ad un risultato interinale nell'ambito del gruppo di negoziazione sui prodotti tropicali, durante la revisione intermedia effettuata a Montreal nel dicembre 1988;

considerando che il contributo comunitario al risultato raggiunto sui prodotti tropicali consta di tre elementi: un numero rilevante di riduzioni tariffarie secondo la clausola della nazione più favorita, l'eliminazione di un certo numero di restrizioni quantitative applicate dagli Stati membri sui prodotti tropicali e una serie di concessioni per i paesi in via di sviluppo meno progrediti;

considerando che la Comunità ritiene che le concessioni fatte dagli altri paesi partecipanti ai negoziati, riportate nel summenzionato accordo, costituiscano un risultato accettabile;

considerando che la dichiarazione ministeriale di Punta del Este prevede l'attuazione tempestiva dei risultati raggiunti in materia di prodotti tropicali e che pertanto la Comunità ha ritenuto necessario mettere in atto in via auto- noma il risultato raggiunto, in attesa che si concluda l'attuale ciclo di negoziati commerciali multilaterali;

considerando che sono necessarie misure in materia di importazioni che modifichino in via autonoma le aliquote di alcuni dazi della nomenclatura combinata, istitituita dal regolamento (CEE) n. 2658/871, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/892,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato.

2. Le modifiche dei codici della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento verranno applicate come suddivisioni della Taric fintantoché non verranno inserite nella nomenclatura combinata secondo le modalità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteC. ROMERO HERRERA