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REGOLAMENTO (CEE) N. 1676/89 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1989 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 2206 00 93 e 6911 10 00

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/892, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre adottare disposizioni in merito alla classificazione doganale di una bottiglia di vetro contenente 0,7 l di liquore distillato dal riso (saké), di una piccola caraffa di porcellana e di tre coppette, anch'esse di porcellana, presentate in una confezione di cartone;

considerando che la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 classifica con il codice NC 2206 00 93 le «altre bevande fermentate, non spumanti, presentate in recipienti di capacità inferiore a 2 litri» e con il codice NC 6911 10 00 «gli oggetti per il servizio da tavola e o da cucina»; che per la classificazione degli articoli precitati occorre prendere in considerazione tali codici;

considerando che tali oggetti non devono essere ritenuti «merci presentate in assortimenti» ai sensi della regola generale, punto 3, lettera b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dato che non rispondono alla condizione prevista dal punto X, lettera b) delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale riguardanti la «Regola punto 3, lettera b)» del sistema armonizzato, vale a dire «essere composti di prodotti... presentati congiuntamente per soddisfare ad una necessità spe- cifica...»;

considerando, infatti, che la corretta interpretazione del testo della regola punto 3, lettera b) precitata induce a ritenere che l'impiego simultaneo degli oggetti in questione non sia un criterio sufficiente per considerare che le merci costituiscano un assortimento, ma che debba concretarsi specificamente o nella trasformazione per ottenere un prodotto nuovo oppure in una «presenza» simultanea necessaria per l'esercizio dell'attività di cui si tratta; che, in altri termini, gli oggetti in questione devono essere complementari;

considerando che l'assortimento del liquore e dei recipienti di porcellana in questione non risponde a nessuno dei criteri sopra indicati; che, infatti, il liquore distillato dal riso è contenuto, fin dall'origine, nella propria bottiglia e che l'impiego di tali recipienti non è per nulla necessario né complementare, né contribuisce in alcun modo alla soddisfazione di una necessità specifica; che pertanto occorre effettuare la classificazione separata degli articoli in questione;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha espresso il proprio parare nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Una bottiglia di vetro contenente 0,7 l di liquore distillato dal riso (saké), una piccola caraffa di porcellana e tre coppette, anch'esse di porcellana, oggetti riuniti tutti in una scatola di cartone, devono essere classificate nella nomenclatura combinata, nel seguente modo:

— il vino distillato dal riso (saké), con il codice NC

— la caraffa e le tre coppette, di porcellana con il codice NC

1.2 // 2206 00 // Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, di pere, idromele): // // - altri: // // - - non spumanti, presentati in recipienti di capacità: // 2206 00 93 // - - - inferiore o uguale a 2 litri

1.2 // 6911 00 // Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti d'igiene o da toletta, di porcellana: // 6911 10 00 // - Oggetti per il servizio da tavola e da cucina

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione