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REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca1, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4193/883, in particolare l'articolo 15,

considerando che hanno avuto luogo consultazioni con la Norvegia e la Svezia concernenti la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat a Bruxelles, nel mese di maggio 1982, e a Stoccolma, nel mese di novembre 1988; che, tenuto conto dei risultati di tali consultazioni, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione4, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/875;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3440/84 è modificato come segue:

1.

All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6. In deroga al paragrafo 1, l'impiego della fodera superiore di tipo A è vietato nello Skagerrak e nel Kattegat.

7. Nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato attaccare una fodera superiore a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm.»

2.

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Fodera di rinforzo

1. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco delle reti da traino e può essere attaccata ad esso di tratto in tratto. La fodera di rinforzo deve avere dimensioni (lunghezza e larghezza) almeno pari a quelle della parte del sacco a cui è attaccata.

2. Il disposto dei paragrafi 3 e 4 non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat.

3. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, tranne in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo.

4. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm.

5. Il disposto dei paragrafi 6, 7, 8 e 9 si applica unicamente nello Skagerrak e nel Kattegat.

6. È vietato attaccare una fodera di rinforzo a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm.

7. È vietato attaccare alla rete contemporaneamente una fodera di rinforzo e una fodera superiore.

8. È vietato utilizzare una fodera di rinforzo avente maglie di dimensioni inferiori a 80 mm.

9. È vietato utilizzare più di una fodera di rinforzo, salvo in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo. In deroga al paragrafo 8, la dimensione delle maglie di una di tali fodere di rinforzo può essere inferiore a 80 mm, ma non inferiore a 35 mm.

10. È vietato utilizzare fodere di rinforzo che oltrepassino la parte anteriore del sacco della rete.

11. Se una fodera di rinforzo è composta da sezioni di rete di forma cilindrica, nei punti di attacco le sezioni non possono sovrapporsi su più di 4 maglie.

12. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore.

13. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm.»

3.

All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Nello Skagerrak e nel Kattegat, l'enca non deve prolungarsi all'interno del sacco per una lunghezza superiore a quella di 20 maglie».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente