REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/89 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 745/87 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/892, in particolare l'articolo 15,
considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, le modifiche di carattere tecnico agli atti comunitari in cui figura la nomenclatura combinata sono effettuati dalla Commissione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/884 deve essere adeguato alla nomenclatura combinata con modifiche di carattere tecnico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 745/87 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 1 In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 le descrizioni delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 e 3809 10 della nomenclatura combinata contenuto nell'allegato I sono sostituite dal seguente testo:
1.2.3 // // // // "Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata - Coefficiente - // // // // 3505 // Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: // // ex 3505 10 // - Destrina e altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 10 // - - Destrina4 // 1,14 // // - - altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 90 // - - - altri4 // 1,14 // 3505 20 // - Colle4 // 1,14 // ex 3809 // Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: // // 3809 10 // - a base di sostanze amidacee4 // 1,14 // // //
4. La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina."»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione