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REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/89 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 745/87 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/892, in particolare l'articolo 15,

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, le modifiche di carattere tecnico agli atti comunitari in cui figura la nomenclatura combinata sono effettuati dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/884 deve essere adeguato alla nomenclatura combinata con modifiche di carattere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 745/87 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 le descrizioni delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 e 3809 10 della nomenclatura combinata contenuto nell'allegato I sono sostituite dal seguente testo:

1.2.3 // // // // "Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata - Coefficiente - // // // // 3505 // Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: // // ex 3505 10 // - Destrina e altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 10 // - - Destrina4 // 1,14 // // - - altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 90 // - - - altri4 // 1,14 // 3505 20 // - Colle4 // 1,14 // ex 3809 // Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: // // 3809 10 // - a base di sostanze amidacee4 // 1,14 // // //

4. La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina."»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione