REGOLAMENTO (CEE) N. 454/90 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1990 che stabilisce le modalità di una fornitura d'urgenza di cereali, carni bovine e burro alla Romania
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 282/90 del Consiglio, del 23 gennaio 1990, relativo ad un'azione d'urgenza di forniture di taluni prodotti agricoli alla Romania1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali2, in particolare l'articolo 7, nonché le corrispondenti disposizioni relative agli altri prodotti in questione;
considerando che è opportuno disporre che la fornitura alla Romania dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 282/90, sia attuata da operatori incaricati dalle autorità rumene i quali prendano in consegna i prodotti all'atto dell'uscita dai magazzini di intervento designati dalla Commissione;
considerando che occorre assoggettare tali forniture alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 453/90 (4), ed esigere la costituzione di una cauzione a garanzia dell'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;
considerando che i prodotti non possono essere oggetto di restituzioni né di importi compensativi monetari o adesione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità della fornitura di cereali, carni bovine e burro messi a disposizione delle autorità rumene ai sensi del regolamento (CEE) n. 282/90.
Art. 2
1. La Commissione designa i depositi dai quali i prodotti possono essere ritirati.
2. I prodotti di cui trattasi sono messi a disposizione
— secondo le norme relative all'uscita dei prodotti dai magazzini di ammasso - dei titolari di un mandato delle autorità rumene per il trasporto in Romania.
3.
I prodotti sono messi a disposizione:
— su presentazione di un originale del mandato di cui al paragrafo 2 e previa verifica dello stesso e
— su presentazione di un certificato di presa in consegna debitamente compilato e firmato dal mandatario e conforme al modello riportato nell'allegato.
Inoltre, l'organismo che mette a disposizione i prodotti conserva la copia o fotocopia del mandato presentato ad ogni consegna.
Art. 3
Il prelievo delle merci è subordinato alla costituzione, presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione,
— per quanto riguarda i cereali e il burro, di una cauzione pari al loro prezzo di acquisto di intervento vigente al momento dell'uscita dai magazzini,
— per quanto riguarda le carni bovine, di una cauzione pari a 280 ECU/100 kg.
2.
La fornitura dei prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 reca la seguente dicitura supplementare:
«Azione d'urgenza Romania. Prodotti che non possono essere oggetto di restituzioni, importi compensativi monetari e/o adesione».
3. Per lo svincolo della cauzione si applica il disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 569/88; non si applica l'articolo 18 dello stesso regolamento.
Art. 4
Nell'allegato, parte I «Prodotti destinati ad essere esportati tal quali», del regolamento (CEE) n. 569/88 è aggiunto il punto seguente e la relativa nota in calce:
«58. Regolamento (CEE) n. 454/90 della Commissione, del 22 febbraio 1990, che stabilisce le modalità di una fornitura d'urgenza di cereali, carni bovine e burro alla Romania58.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (4) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.