REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/90 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/902, in particolare l'articolo 9,
considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione degli «insiemi» definiti dalle note 3 b) dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che è necessario, a tale scopo, introdurre una nota complementare nei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;
considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:
— Al capitolo 61 viene aggiunta la nota complementare seguente:
— Al capitolo 62 viene introdotta la nota complementare seguente:
«1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.
Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.»
La nota complementare 1 attuale del capitolo 61 diventa nota complementare 2.
«1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.
Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione