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REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/90 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/844, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/885, ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che occorre tener conto dell'andamento del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori rilevato a partire dal 1988 e adeguare la ripartizione dei quantitativi globali in funzione della quota rispettiva di ciascuna delle categorie di prodotti finiti; che, per quanto riguarda la Spagna, la ripartizione tiene conto delle quantità di pomodori freschi ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/90 (6);

considerando che alla luce del recente andamento del mercato delle uve secche di Corinto è opportuno ridurre di 2 000 t il limite di garanzia per questo prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:

1.

Per la campagna 1990/1991 è fissato un limite di garanzia per la Comunità, escluso il Portogallo, pari ad

un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 5 567 050 tonnellate di pomodori freschi. Questo volume è ripartito nel modo seguente:

— 3 400 694 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;

— 1 502 628 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi;

— 663 728 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.

2. A decorrere dalla campagna 1991/1992 il limite di garanzia è fissato per la Comunità ad un quantitativo corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a 6 461 787 tonnellate. Questo volume è ripartito nel modo seguente:

— 4 283 639 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;

— 1 543 228 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi;

— 734 920 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.

3. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari a un quantitativo di uve secche trasformate corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di:

  1. a) 68 000 tonnellate di uve di Corinto,

  2. b) 93 000 tonnellate di sultanine,

  3. c) 4 000 tonnellate della varietà Moscatel.»

e

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.