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REGOLAMENTO (CEE) N. 1525/90 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti durante campagna lattiera 1990/1991

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca1, in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a),

considerando che il testo del punto I, lettera a) della citata decisione precisa che la Svizzera si impegna a rispettare, ove necessario, un valore franco frontiera spagnola all'importazione di determinati formaggi di origine svizzera e in provenienza dal suo territorio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/883, fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1278/90 della Commissione (4) ha stabilito per la campagna 1990/1991 il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno di conseguenza modificare i valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che l'aumento dei valori franco frontiera spagnola derivante dal ribasso degli importi compensativi adesione è tuttavia limitato dal livello dei valori da rispettare all'atto dell'importazione di questi prodotti nella Comunità dei Dieci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitatio di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato riconosciuto sono calcolati come segue:

1.2 // // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a (4) GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 13.

// // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 372,701 // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 372,702 // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 396,842 // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 430,632 // Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, delle sottovoci 0406 20 10 e 0406 90 19 della nomenclatura combinata // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomen- clatura combinata // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata // - // Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 0406 30 10 della nomenclatura combinata e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 242,58 // //

1. Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.

2. Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione // 348,561