REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/90 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1385/88 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce un meccanismo di controllo all'importazione di ciliegie acide fresche, originarie della Iugoslavia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1656/90 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che a decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il regime dei titoli di importazione è applicabile anche in Spagna; che è pertanto opportuno adeguare in conformità il suddetto regolamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1385/88 della Commissione (3);
considerando che occorre derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5), onde evitare il superamento del quantitativo stabilito dal regolamento (CEE) n. 1200/88;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1385/88 è modificato come segue:
1. Per le importazioni di ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1200/88, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. Tuttavia, non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
2. La domanda di titolo ed il titolo di importazione recano, nella casella 16, i codici NC ex 0809 20 10 e/o ex 0809 20 90.
3. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.
4. I titoli di importazione sono validi per otto giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo».
1. Nella domanda di titolo e nel titolo di importazione deve essere indicata, nella casella 8, la Iugoslavia come paese di origine del prodotto. Il titolo di importazione obbliga ad importare prodotti originari di questo paese.
2. Il titolo di importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
— No válido en Portugal
— Ikke gyldig i Portugal
— In Portugal ungueltig
— Den ischýei stin Portogalía
— Not valid in Portugal
— Non valable au Portugal
— Non valido in Portogallo
— Niet geldig in Portugal
— Não é válido em Portugal.
3. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non siano stati adottati provvedimenti diversi in tale lasso di tempo».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GTH n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7. (2) Oedi pagina 5 della presente Gazzetta thffipsiale. (3) GTH n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 19. (4) GTH n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GTH n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.