REGOLAMENTO (CEE) N. 1783/90 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 946/90 relativo all'elenco degli organismi ammassatori che detengono uve secche sultanina del raccolto 1988
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/902, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che gli organismi ammassatori greci, in virtù del regolamento (CEE) n. 946/90 della Commissione4, procedono alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1988;
considerando che nell'allegato di detto regolamento sono elencati gli organismi ammassatori che detengono le uve secche sultanina; che tale elenco non è completo; che occorre completarlo pertanto con l'organismo ammassatore mancante;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 946/90 è aggiunto il testo seguente:
«5. Agrotikos Sineterismos Croussonos, Crousson, Critis, Grecia».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione