REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/90 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1990 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/892, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti rilevanti dalla voce NC 16043;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che, per quanto riguarda l'albacora di peso superiore a 10 kg e per il listao, nessuno di questi limiti è stato superato e che pertanto non è necessario determinare il tetto delle quantità da indennizzare;
considerando che, per l'albacora di peso inferiore a 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della comunità eccedono il 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, terzo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitavi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca a 1984 al 1986;
considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera4, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989, per i prodotti considerati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:
(ECU/t)
1.2 // // // Prodotti // Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 // // // Albacora interi di peso superiore a 10 kg // 137 // // // Albacora interi di peso non superiore a 10 kg // 127 6.
Art. 2
1. Per il tonno albacora di peso non superiore ai 10 kg il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato a 3 313 t.
2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente // // // Listao // 89 // //