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REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/90 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990 sull'applicazione della decisione n. 1/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 89/208/CEE del Consiglio, del 27 febbraio 1989, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità1 ha stabilito il regime applicabile dal 1o aprile 1989 agli scambi della Spagna e del Portogallo con Malta;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministativa2, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/90, che modifica il protocollo per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla comunità;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 1/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. CARLI DECISIONE N. 1/90 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA del 16 luglio 1990 che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a Bruxelles il 5 dicembre 1970, visto il protocollo all'accordo precitato, firmato il 14 dicembre 1988 a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, in particolare l'articolo 24, considerando che il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo origine», deve essere modificato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dalla suddetta adesione; considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e Malta, dall'altro, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo origine è modificato nel modo seguente: 1) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «DELIVRÉ A POSTERIORI» «UDSTEDT EFTERFOELGENDE» «NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT» «EKDOFEN EK TON YSTERON» «ISSUED RETROSPECTIVELY» «EXPEDIDO A POSTERIORI» «RILASCIATO A POSTERIORI» «AFGEGEVEN A POSTERIORI» «EMITIDO A POSTERIORI».» 2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLICATA» «DUPLICAAT» «DUPLIKAT» «ANTIGRAFO» «DUPLICADO» «DUPLICATO» «DUPLICATE» «SEGUNDA VIA».» 3) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 29 Le merci che rispondano alle condizioni di cui al titolo I e che, al 1o aprile 1989, siano in corso di trasporto o si trovino assegnate, nella Comunità, nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla o a Malta, ai regimi del deposito provvisorio dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto.» 4) Sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 31 Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli 32, 33 e 34. Articolo 32 Il termine «Comunità» figurante nel presente protocollo non comprende né le Isole Canarie, né Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla. Articolo 33 1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti fatti all'articolo 1 sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla: i) i prodotti totalmente ottenuti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla; ii) i prodotti che sono ottenuti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di Malta o della Comunità se essi formano oggetto nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3. b) prodotti originari di Malta: i) i prodotti totalmente ottenuti a Malta; ii) i prodotti che sono ottenuti a Malta e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla o della Comunità se essi formano oggetto a Malta di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 3. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Malta» e «Isole Canarie, Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2. 5. I prodotti figuranti nell'allegato II sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le condizioni in materia di cooperazione amministrativa. Articolo 34 Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 1989. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990 Per il Consiglio di associasione Il Presidente G. DE MICHELIS