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REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/90 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1990 che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio e modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificado dal regolamento (CEE) n. 2201/902, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro il limiti necessari per consentire espoortazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare3, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto del prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/90 della Commissione4;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che, a seguito dell'istituzione della nomenclatura combinata con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/906, la nomenclatura applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988 alle restituzioni all'esportazione del prodotti agricoli è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2659/908; che occorre modificare questa nomenclatura per rendere la fissazione delle restituzioni rispondente alla esigenze del mercato;

considerando che la mancata fissazione di restituzioni per i pomodori pelati a destinazione degli Stati Uniti d'America comporta l'applicazione del disposto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/9010;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento.

2. I dati relativi al codice NC 2002 10 di cui all'allegato II del presente regolamento sono inseriti nel settore 12 «Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87.

3. La mancata fissazione di un tasso di restituzione per i pomodori pelati di cui all'allegato I, destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America, viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

4. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato I, tale prodotto può beneficiare, qualora sia applicabile, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizonati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2000/90 è abrogato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione