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REGOLAMENTO (CEE) N. 3191/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1990 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1989

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/892, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato, per il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera di prodotti rilevanti dalla voce NC 16043;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che per quanto riguarda le due specie che possono beneficiare dell'indennità, l'albacora di peso non superiore a 10 kg e il listao, nessuno di questi limiti è stato superato e che pertanto non è necessario determinare il tetto delle quantità da indennizzare;

considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera4, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1989 per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(ECU/t)

1.2 // // // Prodotti // Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 // // // Albacora interi di peso non superiore a 10 kg // 117 // // // Listao // 75 // // // //

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente