REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1990 che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/902, in particolare gli articoli 63, 64, 65, e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,
vista la decisione 81/1061/Euratom CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità3, modificata, da ultimo, dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbiche; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi che figurano in detto regolamento;
considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1990,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Con effetto al 1° luglio 1989:
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:
— all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 307 FB»;
— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «6 835 FB»;
— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso l'importo «12 221 FB» è sostituito da «12 209 FB»;
— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 107 FB».
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b)
Art. 2
A decorrere dal 1° luglio 1989 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048200">
Art. 3
Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:
— a 3 186 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
— a 4 883 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
Art. 4
Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.
Art. 5
1.
Con effetto al 15 maggio 1989 il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese qui appresso, è fissato come segue:
Grecia 87,0
2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/881 restano applicabili.
Art. 6
Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048201">
Art. 7
Con effetto al 1° luglio 1989, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/762, modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90, sono stabilite a 9 232, 13 934, 15 234, 20 771 FB.
Art. 8
Con effetto al 1° luglio 1989, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/683 si applica il coefficiente correttore di 3,303604.
Art. 9
Con effetto al 1° luglio 1990:
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048202">
— all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 721 FB»;
— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «7 368 FB»;
— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo di «12 221 FB» è sostituito da «13 161 FB»;
— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 583 FB».
b)
Art. 10
Con effetto al 1° luglio 1990 la tabella degli stipendi mensili di base che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048203">
Art. 11
Con effetto al 1° luglio 1990 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito:
— a 3 435 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
— a 5 264 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.