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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1990 che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/902, in particolare gli articoli 63, 64, 65, e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità3, modificata, da ultimo, dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbiche; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi che figurano in detto regolamento;

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto al 1° luglio 1989:

  1. a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

    — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 307 FB»;

    — all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «6 835 FB»;

    — all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso l'importo «12 221 FB» è sostituito da «12 209 FB»;

    — all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 107 FB».

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b)

Art. 2

A decorrere dal 1° luglio 1989 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048200">

Art. 3

Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

— a 3 186 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

— a 4 883 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Art. 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Art. 5

1.

Con effetto al 15 maggio 1989 il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese qui appresso, è fissato come segue:

Grecia 87,0

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/881 restano applicabili.

Art. 6

Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048201">

Art. 9

Con effetto al 1° luglio 1990:

  1. a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048202">

    — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 721 FB»;

    — all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «7 368 FB»;

    — all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo di «12 221 FB» è sostituito da «13 161 FB»;

    — all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 583 FB».

b)

Art. 10

Con effetto al 1° luglio 1990 la tabella degli stipendi mensili di base che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048203">

Art. 11

Con effetto al 1° luglio 1990 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito:

— a 3 435 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

— a 5 264 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.