REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/91 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 315/912, in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerando entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/914, stabilisce che alcune merci contemplate dal capitolo 21 della nomenclatura combinata sono soggette alla riscossione di un elemento mobile quando contengono prodotti di degradazione dell'amido o della fecola;
Considerando che, d'altro canto, il regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli5, abrogato dal regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione6, ha previsto all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, che le destrine devono essere considerate, a talune condizioni, amidi e fecole contenuti in una data merce; che tale disposizione non figura nell'ultimo regolamento di cui sopra; che, per ristabilire in modo inequivocabile la situazione esistente prima del 1o gennaio 1988 e per garantire un'applicazione uniforme e corretta dell'elemento mobile, occorre inserire in proposito nel capitolo 21 della nomenclatura combinata una nota complementare; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:
1.
Al capitolo 21 viene aggiunta la nota complementare 1 seguente:
«1. Il termine "amido o fecola" di cui alle sottovoci 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 e 2106 90 91 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.»
2. Le note complementari attuali 1 e 2 divengono rispettivamente note 2 e 3.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore tre settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione