REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/91 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di olio di girasole alla Romania
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, reltivo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità;
considerando che la Romania ha chiesto la fornitura di 20 000 t di olio di girasole non raffinato, in considerazione della situazione di emergenza e delle capacità della propria industria di trasformazione; che è opportuno accogliere tale domanda e definire le modalità di fornitura delle 15 000 t rimanenti; che tale prodotto, non disponibile all'intervento, deve essere mobilitato sul mercato comunitario;
considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante gara; che tale procedura deve consentire di fissare alle condizioni migliori le spese relative alla fornitura, in primo luogo il prezzo del prodotto, nonché il costo del trasporto fino al luogo di destinazione indicato in Romania;
considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/895;
considerando che, per la determinazione delle spese di fornitura di oli di semi e di costituzione delle cauzioni, nonché al fine di evitare distorsioni del mercato e di carattere monetario, è opportuno applicare i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/907;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si procede mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio e del presente regolamento, alla fornitura di 15 000 t di olio di girasole greggio (non raffinato) alla Romania, suddivisa in due partite. La fornitura comprende:
— la mobilitazione sul mercato della Comunità di olio di girasole non raffinato di qualità sana, leale e mercantile con le seguenti caratteristiche:
— acidità (FFA) di base: 2 %, massimo 3 %,
— acqua e impurità: massimo 0,5 %;
— la consegna della merce sfusa,
— se trasportata con altro mezzo di trasporto:
se trasportata per via marittima, si raccomanda agli operatori di mettersi in contatto con le autorità rumene per ragguagli su eventuali condizioni speciali applicate nel porto di Constanta:
franco molo di sbarco nel porto di Constanta [Frial SA, Constanta, tel. (916) 833 00];
franco luogo di scarico a destinazione [Ulcom SA, Slobozia, Chaussée Amara 3, tel. (910) 13650]. La fornitura si compone delle due partite seguenti:
partita A: 7 500 t da fornire entro il 13 agosto 1991,
partita B: 7 500 t da fornire entro il 27 agosto 1991.
Qualora sia indetta un'ulteriore gara, la fornitura va consegnata entro il 3 settembre 1991.
Art. 2
1.
Gli interessati partecipano alla gara secondo le seguenti modalità:
— le offerte possono essere inviate con lettera raccomandata all'ufficio della Commissione sotto indicato o depositate contro ricevuta; in tal caso esse sono presentate in busta chiusa recante l'indicazione «Aiuto d'urgenza alla Romania - Regolamento (CEE) n. 1771/91». Tale busta sigillata è contenuta a sua volta in una busta recante l'indirizzo sotto indicato;
— le offerte possono altresì essere trasmesse mediante telecomunicazione scritta.
Esso devono pervenire o essere depositate in forma integrale, pena l'irricevibilità, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del:
2 luglio 1991 per la partita A e
16 luglio 1991 per la partita B.
Qualora, in applicazione dell'articolo 3, la partita non venga aggiudicata, il nuovo termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 23 luglio 1991 (ora di Bruxelles).
Commissione delle Comunità europee
Divisione semi oleosi e prodotti proteici
Edificio Loi 120, ufficio 7/132
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037B/25670B
Telefax Bruxelles 2364317/2362005
2.
L'offerta è valida soltanto se:
a) reca esatto riferimento alla fornitura di cui all'articolo 1 e al presente regolamento;
b) riporta il nome e l'indirizzo, il numero di telex o di telefax dell'offerente stabilito nella Comunità;
c) riguarda la totalità di una data partita;
d) indica un importo in ecu per tonnellata, relativo all'esecuzione della fornitura di un'intera partita. L'offerta indica separatamente le spese di trasporto marittimo;
e) indica il mezzo di trasporto utilizzato: in caso di trasporto marittimo, l'indicazione del porto d'imbarco nella Comunità, in caso di trasporto con altri mezzi, l'indirizzo del magazzino di partenza;
f) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 15 ecu per tonnellata a favore della Commissione.
L'offerta non conforme alle disposizioni del presente articolo o contenente disposizioni diverse da quelle stabilite per la gara non è valida.
L'offerta non può essere modificata né ritirata.
Art. 3
1. Sulla base delle offerte ricevute,
— la fornitura è aggiudicata all'offerente che abbia indicato l'importo più basso,
— eventualmente, la fornitura può non essere aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
2. Entro i tre giorni lavorativi successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte, la Commissione informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, dell'esito della loro partecipazione alla gara. Se del caso, essa comunica immediatamente all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, l'assegnazione della fornitura.
Art. 4
1. In caso di mancato accoglimento dell'offerta o di mancata assegnazione della fornitura, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) è immediatamente svincolata.
2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:
a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di fornitura di cui all'articolo 5.
Art. 5
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla notifica dell'assegnazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo indicato all'articolo 6 la prova della costituzione, a favore di detto organismo, di una cauzione di fornitura pari al 10 % dell'importo dell'offerta, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Art. 6
L'aggiudicatario presenta, entro il 26 settembre 1991, la domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situato il magazzino di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) o dello Stato membro del porto d'imbarco in caso di trasporto per via marittima. La domanda deve essere accompagnata:
— dall'originale del certificato di presa in consegna redatto sul modello che figura in allegato, rilasciato dal rappresentante dell'ente Prodexport SA, Piazza Walter Marcineanu, 1, Bucarest, tel. 155 595,
— dalla copia del documento di trasporto marittimo,
— dall'attestato rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 7 al termine dei controlli.
Il pagamento della fornitura si effettua per la quantità netta indicata nel certificato di presa in consegna.
Art. 7
L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati dall'organismo designato dalla Commissione e che gli verrà comunicato per tempo. Ai fini di tale controllo, l'aggiudicatario comunica all'organismo i luoghi di magazzinaggio ed eventualmente di condizionamento del prodotto oggetto della fornitura, nonché, in caso di trasporto marittimo, il porto d'imbarco, la nave noleggiata e la data di carico.
Art. 8
1.
In relazione alla fornitura, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste.
Il quantitativo consegnato è considerato soddisfacente se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna da parte del beneficiario è inferiore dell'1 % al massimo rispetto al quantitativo previsto.
2. La cauzione di fornitura è svincolata quando l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento interessato i documenti di cui all'articolo 6.
3. La cauzione di fornitura è immediatamente svincolata anche in caso di forza maggiore.
Art. 9
I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 10
1. La commissione comunica agli organismi di cui agli articoli 6 e 7, i nomi degli aggiudicatari e tutte le informazioni utili per la realizzazione delle forniture.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle forniture, in particolare i risultati dei controlli.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione