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REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/912, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/904, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/906, i prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che gli organismi ammassatori greci conservano ancora 204 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e 4 400 t di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988; che tali prodotti incontrano difficoltà di smercio sul mercato dell'alimentazione animale; che, data la domanda supplementare delle distillerie, è opportuno adattare i prezzi ed i quantitativi destinati a quest'uso dal regolamento (CEE) n. 2190/90 della Commissione7, modificato dal regolamento (CEE) n. 888/918;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2190/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue, a datare dal 1o agosto 1991:

  1. a) i quantitativi «158 t» e «10 000 t» sono sostituiti rispettivamente da «204 t» e «4 400 t»;

  2. b) il prezzo di «9,3 ecu» è sostituito da «8,3 ecu».

2.

Nell'allegato nella parte riservata alle uve di Corinto è aggiunto il seguente punto:

«3. "Olimpia", Unione delle cooperative agricole dell'Elide».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione