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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2380/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/902, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1990 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1991, nonché al 16 novembre 1990 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Con effetto al 16 novembre 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Grecia: 88,3

Portogallo: 90,3

2.

Con effetto al 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Regno Unito (tranne Culham): 106,5

Culham: 96,8

Spagna: 114,0

Varese: 109,6

3.

I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK