REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2380/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/902, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,
vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1990 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1991, nonché al 16 novembre 1990 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Con effetto al 16 novembre 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Grecia: 88,3
Portogallo: 90,3
2.
Con effetto al 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Regno Unito (tranne Culham): 106,5
Culham: 96,8
Spagna: 114,0
Varese: 109,6
3.
I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/884 rimangono applicabili.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK