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REGOLAMENTO (CEE) N. 2349/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1637/91, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo delle produzione lattiera1, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/91 fissa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento per l'ottavo periodo del regime di prelievo supplementare; che questa riduzione può essere mantenuta almeno in parte per periodi successivi; che è opportuno definire in ogni singolo caso il quantitativo per il quale l'indennità è o sarà versata;

considerando che detto regolamento prevede la concessione di un'indennità per i produttori che abbandonano definitivamente la produzione lattiera; che è opportuno definire le relative procedure, gli obblighi che ne derivano e il calendario per quanto riguarda sia gli organismi nazionali competenti, sia gli stessi produttori;

considerando che, qualora il totale delle domande valide ai fini dell'indennità superi l'importo previsto per il finanziamento comunitario, è opportuno che lo Stato membro interessato possa stabilire regole proprie per l'accettazione delle domande secondo criteri obiettivi, onde tener conto delle strutture della produzione lattiera;

considerando che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, al produttore incombe l'obbligo di pagare il prelievo supplementare per ogni consegna o vendita diretta effettuate dopo la data prevista per l'abbandono definitivo della produzione lattiera; che è inoltre opportuno prescrivere agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione e del controllo dell'azione, comprese le sanzioni penali o amministrative per ottenere in particolare il rimborso delle indennità versate indebitamente;

considerando che è opportuno anzitutto compilare un elenco delle informazioni che devono essere comunicate alla Commissione per consentirle di valutare l'efficacia delle misure applicate, indi fissare le date di tale comunicazione; che l'eventuale decisione dello Stato membro di non applicare sul proprio territorio il programma di abbandono della produzione lattiera deve essere esaminata, in quanto eccezione alla regola, alla luce dei principi generali del diritto comunitario applicabili in materia; che tale decisione deve essere debitamente motivata;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

TITOLO I Indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento disponibile prima del 15 giugno 1991 e il quantitativo di riferimento disponibile al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi, esclusi i trasferimenti di quantitativi di riferimento menzionati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/912, o comportanti effetti giuridici analoghi, effettuati a decorrere dall'ottavo periodo oppure - a scelta dello Stato membro - a decorrere dalla data alla quale è stata notificata al produttore la riduzione del suo quantitativo di riferimento.

L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.

Art. 2

Per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è quella definita all'articolo 1, diminuita dei quantitativi di riferimento nuovamente attribuiti ai produttori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1637/91.

L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno di ogni campagna in questione.

TITOLO II Indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

Art. 4

1.

La domanda per la concessione dell'indennità deve essere presentata dal produttore interessato all'autorità competente entro una data fissta dallo Stato membro e comporta in particolare, oltre alle indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità fissata all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1637/91, una dichiarazione del produttore attestante il suo impegno:

— a non ritirare la domanda dopo un certo termine precisato dallo Stato membro e,

— ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera della sua azienda - conformemente all'articolo 12, lettera d) del regolamento (CEE) n. 857/84 - anteriormente al 1o aprile 1992, contro pagamento dell'indennità prevista;

— a rinunciare ad ogni diritto a un quantitativo di riferimento nel quadro del regime di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

qualora la domanda venga accolta,

2. Per produzione lattiera si intende ogni produzione di latte di vacca ottenuta da un produttore definito all'articolo 12, lettera c), primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84.

Art. 5

1. L'autorità competente:

— procede alla verifica delle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1637/91 e registra l'impegno di cui all'articolo 4;

— comunica ai produttori interessati, al più tardi il 1o marzo 1992, se la loro domanda è o non è stata accolta e ne informa, se del caso, gli acquirenti in questione.

2. Nel caso in cui l'importo corrispondente alla somma delle domande che possono essere prese in considerazione per l'indennità superi l'importo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1637/91, convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991, lo Stato membro in questione adotta le regole per l'accettazione delle domande in base a uno o più dei criteri seguenti:

— la data di ricezione della domanda,

— l'età del produttore,

— il livello del quantitativo di riferimento,

Art. 6

1. Per le domande accolte, il primo versamento dell'indennità è effettuato soltanto se il produttore adduce la prova, guidicata soddisfacente dall'autorità competente, di aver abbandonato totalmente e definitivamente la produzione lattiera entro il 31 marzo 1992.

2. L'indennità è versata non prima del 16 ottobre di ciascuno dei cinque anni previsti, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di versare l'indennità a una data anteriore e/o in un'unica soluzione, se hanno già provveduto alla copertura finanziaria.

3. In caso di morte del beneficiario dell'indennità, i suoi successori possono ricevere gli importi dell'indennità ancora dovuti, a condizione che si impegnino nei confronti dell'autorità competente a prendere a proprio carico gli obblighi sottoscritti dal produttore deceduto.

Art. 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie sia per ottenere il rimborso delle indennità già versate, in caso d'inadempienza degli impegni previsti, sia per informare gli interessati circa le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per assicurare il rispetto degli impegni assunti e le comunicano con frequenza semestrale - e per la prima volta il 1o aprile 1993 - lo stato delle relative procedure amministrative e giudiziarie.

Le somme recuperate sono versate agli organismi o servizi che hanno effettuato il pagamento e dedotte dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

TITOLO III Comunicazioni

Art. 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— anteriormente al 1o febbraio 1992, le modalità di presentazione e di accettazione delle domande, l'importo dell'indennità ed eventualmente del supplemento, nonché le misure prese conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91;

— se del caso, anteriormente al 1o gennaio 1992, le misure prese conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento;

— anteriormente al 1o aprile 1992,

  1. a) il numero delle domande accolte in funzione dell'entità dei quantitativi di riferimento in causa, i quantitativi di riferimento svincolati per regione e i quantitativi destinati ai produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere a), b) e c), nonché, nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, il tasso di riduzione applicato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84;

  2. b) un rapporto di valutazione dei risultati dell'azione, indicante in particolare le conseguenze di quest'ultima sull'andamento regionale della produzione lattiera e, se possibile, i motivi per cui i produttori hanno partecipato all'azione stessa.

Art. 10

Il presente regolamento entra il vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione